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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9463/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., contestando il vizio di motivazione della Corte territoriale circa la qualificazione della sua condotta come "colpa grave" ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In particolare il difensore ha censurato la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni testimoniali ritenute dalla Corte idonee a dimostrare una contiguità della Zito con i soggetti dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e la gravità della colpa a essa imputata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito adeguata e congrua motivazione nel ritenere la Zito responsabile di una condotta connotata da colpa grave, idonea a giustificare la detenzione cautelare. Sono stati richiamati gli elementi probatori: conversazioni intercettate in cui la Zito funge da intermediaria per fissare appuntamenti per la consegna di stupefacente (uso del cellulare del marito, frasi "criptiche" riferite a clienti come "Domenico" o "Ciro" e riferimenti a "magliette"), nonché dichiarazioni di persone coinvolte che attestavano la sua presenza sistematica ai colloqui tra i principali indagati. La Corte ha quindi ritenuto che vi fosse conoscenza e contiguità tali da generare i gravi indizi che giustificarono la misura cautelare. Esito: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma che incrimina il traffico illecito di sostanze stupefacenti; indicata per descrivere il reato inizialmente contestato alla ricorrente (concorso in associazione finalizzata al narcotraffico).

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha valutato i presupposti per l'indennizzo e ha ritenuto la sussistenza di "colpa grave" ostativa, escludendo il diritto alla riparazione.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che ha determinato l'assoluzione della Zito nel giudizio penale con formula "per non avere commesso il fatto"; la Corte di cassazione ha comunque distinto tra assoluzione penale e valutazione, ai fini della riparazione, di una condotta connotata da colpa grave.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento dottrinario/giurisprudenziale nel ragionamento sulla differenza tra mera presenza/passività e concorso attivo o condotte che rafforzano il proposito criminoso; la Corte richiama che la mera presenza non basta, salvo che rafforzi la volontà del reo.

  • Giurisprudenza: Sez.4, 15.4.2015, n. 15745

    Sez.4, 15.4.2015, n. 15745

    Richiamata per il principio che la connivenza può integrare condotta ostativa al riconoscimento della riparazione in casi specifici (venir meno di doveri di solidarietà, tolleranza del reato quando si ha posizione di garanzia, o rafforzamento oggettivo della volontà criminosa altrui).

  • Giurisprudenza: Sez.4, 31.7.2015, n. 33830

    Sez.4, 31.7.2015, n. 33830

    Richiamata per il principio che la condotta connivente deve essere idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria circa la sussistenza di gravi indizi riferiti al reato che ha fondato la misura cautelare.

  • Giurisprudenza: Sez.4, 29.10.2008, n. 40297

    Sez.4, 29.10.2008, n. 40297

    Richiamata per l'affermazione che la condotta che abbia agevolato la consumazione del reato può integrare colpa grave ai fini della riparazione.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale con formula "per non avere commesso il fatto" non esclude automaticamente che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice possa ritenere la sussistenza di condotte di "colpa grave" che abbiano giustificato la misura cautelare.
  • La mera presenza o un comportamento passivo non sono di per sé idonei ad integrare la colpa grave ostativa alla riparazione; invece è necessario che emerga una conoscenza preventiva dell'attività criminosa e una contiguità o connivenza concretamente idonea a agevolare il reato o a indurre in errore l'autorità.
  • Intercettazioni e comunicazioni criptiche che evidenzino un ruolo di intermediazione nell'organizzazione (es. fissazione di appuntamenti, uso del cellulare di terzi, linguaggio convenzionale per consegne) possono essere valutate come elementi capaci di dimostrare la contiguità e la consapevolezza, giustificando il rifiuto della riparazione.
  • Le dichiarazioni di partecipanti all'organizzazione che attestino la presenza sistematica della persona ai colloqui tra membri, anche se non provano partecipazione stabile, contribuiscono alla valutazione complessiva della colpa grave se collegate ad altri elementi (intercettazioni, comportamenti intermediatori).
  • Il controllo di legittimità sulla valutazione di fatto del giudice di merito è limitato: la Corte di cassazione non annulla la valutazione sulla colpa grave se la motivazione del giudice a quo è congrua, non illogica e tiene conto degli elementi probatori rilevanti.

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