Ordinanza n. 208/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale n. 434 del 22/12/2025, con la quale è stata aggiudicata la concessione demaniale marittima dell'area sita in Manfredonia Viale Miramare - Spiaggia Castello alla società Sunset S.r.l.s..; e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali della Commissione di valutazione comparativa e ogni altro atto del procedimento. della comunicazione del 3.02.2026 del Responsabile dell'Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale ha accolto solo parzialmente la richiesta di accesso agli atti formulata dalla società ricorrente, negando l'ostensione della documentazione tecnica dell'offerta della società Sunset S.r.l.s. sulla base dell'opposizione formulata dalla controinteressata per presunti segreti commerciali; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SUNSET SRLS il 31.3.2026: per l’annullamento, previa sospensiva, della Determina dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (in seguito AdSPMAM) n. 434 del 22.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione demaniale marittima quadriennale dell'area sita in Manfredonia, Viale Miramare - Spiaggia Castello, nonché diniego parziale di accesso alla documentazione tecnica dell'offerta dell'aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, concessionaria storica dell'area dal 2014, ha impugnato l'aggiudicazione della concessione demaniale marittima, disposta all'esito della procedura comparativa ex art. 37 cod. nav., in favore di una società neo-costituita e priva di autonoma esperienza nel settore. La Commissione aveva attribuito all'aggiudicataria 64 punti complessivi, di cui 49 per l'offerta tecnica e 15 per quella economica, e alla ricorrente 61,80 punti, di cui 55 per l'offerta tecnica e 6,80 per quella economica. Le censure principali hanno riguardato la valutazione comparativa dell'offerta tecnica: da un lato, l'attribuzione del punteggio massimo all'aggiudicataria per gli investimenti infrastrutturali e per le attrezzature e i beni tecnologici, a fronte di un piano dichiarato di euro 250.000,00 privo di business plan, preventivi, indicazioni sulle fonti di finanziamento e referenze bancarie; dall'altro, l'attribuzione di un punteggio elevato per la riduzione e gestione dei rifiuti sulla base di dichiarazioni unilaterali di intento, condizionate all'ottenimento della concessione e prive di controfirma o accettazione delle organizzazioni destinatarie. È stato inoltre impugnato il parziale diniego di accesso agli atti, relativo alla documentazione tecnica dell'offerta dell'aggiudicataria, motivato dal richiamo a presunti segreti commerciali. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale subordinato, contestando la legittimità del criterio dell'esperienza pregressa e alcuni punteggi attribuiti alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris nelle censure relative alla valutazione comparativa. Il criterio delle «maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione» non consente una mera valutazione quantitativa degli investimenti dichiarati, ma impone di verificarne attendibilità, concretezza e fattibilità, in rapporto alla capacità economico-patrimoniale del proponente, alla durata quadriennale della concessione e all'ampiezza dell'area. Il verbale della Commissione non aveva svolto tale verifica e l'offerta dell'aggiudicataria risultava priva di elementi idonei a dimostrare la concreta realizzabilità del piano. Il TAR ha inoltre ritenuto dubbia la valorizzazione, nell'ambito del criterio ambientale, di dichiarazioni unilaterali di intento non accettate dai soggetti destinatari e condizionate all'ottenimento della concessione, soprattutto perché alla ricorrente era stato attribuito un punteggio inferiore per collaborazioni analogamente non documentate. Non è stata ritenuta sufficiente la prospettazione dell'Autorità secondo cui la capacità economica sarebbe stata verificata soltanto nella fase successiva mediante cauzioni e garanzie, poiché ciò svuoterebbe di funzione il criterio comparativo. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio di rilascio e attivazione della concessione in favore dell'aggiudicataria, con possibile perdita dell'avviamento, della clientela, della continuità aziendale e di posti di lavoro, pregiudizio non integralmente riparabile per equivalente. Il ricorso incidentale non è stato ritenuto assistito da analoga consistenza cautelare: le relative censure richiedono approfondimenti sulla discrezionalità dell'Autorità e sulla prova di resistenza. Il TAR ha disposto, ai sensi dell'art. 55, comma 1, c.p.a., una misura cautelare propulsiva: ha sospeso l'aggiudicazione e ordinato all'Amministrazione di riesaminare i punteggi relativi agli investimenti, alla fattibilità finanziaria del piano, alle dichiarazioni ambientali prive di accettazione e alla coerenza complessiva dei punteggi. L'Amministrazione resta libera di adottare modalità provvisorie di gestione dell'area per assicurare la continuità del servizio nella stagione 2026. Merito fissato al 25 novembre 2026; spese compensate.
Norme richiamate
art. 37 cod. nav.
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione
La procedura comparativa per il rilascio della concessione demaniale marittima deve essere svolta secondo criteri che consentano una valutazione effettiva delle garanzie di proficua utilizzazione dell'area.
art. 55, comma 1, c.p.a.
Consente l'adozione di una misura cautelare propulsiva, diretta non soltanto a sospendere l'atto, ma anche a ordinare all'Amministrazione il riesame dei profili valutativi viziati.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per il rilascio di concessioni demaniali marittime, il criterio delle maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione richiede una verifica concreta dell'attendibilità e della fattibilità delle proposte, non essendo sufficiente la mera indicazione quantitativa degli investimenti programmati.
- Quando un'offerta propone investimenti di rilevante entità, la Commissione deve valutarne la concreta realizzabilità in rapporto alla capacità economico-patrimoniale del proponente, considerando elementi quali business plan, preventivi, fonti di finanziamento e referenze bancarie, ove necessari alla verifica di attendibilità.
- La verifica successiva della capacità economica mediante cauzioni o garanzie non può sostituire la valutazione comparativa preventiva della concreta capacità attuativa dell'offerta, se tale capacità costituisce oggetto di uno specifico criterio di gara o comparazione.
- Dichiarazioni unilaterali di intento, prive di controfirma o accettazione dei soggetti destinatari e condizionate al verificarsi di un evento futuro e incerto, non possono essere automaticamente equiparate, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a impegni concreti e documentati.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può preferire, alla sola sospensione dell'atto, una misura propulsiva che ordini il riesame di segmenti circoscritti della valutazione comparativa, lasciando ferma la discrezionalità dell'Amministrazione sulle modalità di gestione provvisoria necessarie ad assicurare la continuità del servizio.
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