Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1586/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​- del decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione m_dg.DOG.05/02/2026.0001562.ID, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 5 febbraio 2026, recante la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori all’esito del “Concorso per l'assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di seconda fascia - Organizzazione giudiziaria”, nella sola parte in cui non riporta il nominativo dell’odierna ricorrente; - della delibera richiamata nel provvedimento impugnato con cui “la Commissione ha deliberato di non includere nella graduatoria ivi allegata le candidate Elisabetta Formica e Valeria D’Amato atteso che le stesse - con decreto TAR Lazio n. 2421/2025 - sono state ammesse con riserva al prosieguo delle prove concorsuali all’esito delle quali hanno conseguito il punteggio complessivo, rispettivamente, di 245 e 243 nonché in considerazione del fatto che il giudizio di merito è ancora sub judice” e per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a vedersi inserita nella graduatoria finale di concorso, impugnata con il presente ricorso.​

Giustizia amministrativa202601876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale dei vincitori del concorso per l'assunzione di 54 dirigenti di seconda fascia, nella parte in cui non include la ricorrente, e delibera della commissione relativa alla sua esclusione dalla graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per l'assunzione di 54 unità dirigenziali di seconda fascia nell'organizzazione giudiziaria, chiedendone l'annullamento previa sospensione e l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria. La mancata inclusione è stata motivata dall'amministrazione con il fatto che la ricorrente era stata ammessa con riserva al prosieguo delle prove in forza di una precedente ordinanza cautelare e che il giudizio di merito relativo alla sua posizione era ancora pendente. Nel precedente giudizio la ricorrente aveva conseguito un punteggio complessivo di 243 punti. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità diversi dalla contestazione della mancata inclusione nella graduatoria e dalla richiesta di tutela cautelare.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della graduatoria né ha disposto l'inserimento della ricorrente. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha considerato adeguatamente tutelabili le ragioni della ricorrente mediante la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha inoltre ravvisato evidenti ragioni di connessione con il precedente ricorso, già pendente tra le parti e comprendente la posizione della ricorrente, nel quale era stata disposta l'ammissione con riserva al prosieguo dell'iter concorsuale. Ha quindi fissato la trattazione del merito al 7 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le odierne ragioni della ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la fissazione dell’udienza per la trattazione del merito della controversia, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

    La tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare sospensiva ulteriore.

Massime di principio

  • Quando le ragioni cautelari del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate dalla sollecita trattazione del merito, il giudice amministrativo può fissare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza decidere immediatamente sulla sospensione dell'atto impugnato.
  • La connessione evidente con un giudizio già pendente, avente ad oggetto la medesima procedura concorsuale e la posizione sostanziale collegata del ricorrente, può giustificare la trattazione congiunta delle controversie.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.