Cassazione Penale, Sentenza n. 00914/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti lamentavano vizio di motivazione e difetto di prova nella conferma delle misure cautelari: Francesco contestava la sua intraneità al clan e il concorso nelle estorsioni (cap. 39 e 41) nonostante la mera presenza o l'accompagnamento, nonché la mancata considerazione del tempo "silente" e della cessazione delle condotte fino al 2021; Fausto deduceva la genericità degli indizi a carico (cap. 32, associazione), l'errata attribuzione di frasi intercettate (conversazioni del 15/1 e 15/2/2021), e contestava la prova che disponesse di un telefono in carcere (cap. 47). Entrambi impugnavano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma delle misure cautelari. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni (verifica di adeguatezza e coerenza logica, non riesame del merito), e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi a carico di Francesco (ruolo apicale nel clan dal 2020 all'autunno 2021; partecipazione nelle estorsioni; disponibilità e uso di armi) e di Fausto (ruolo storico e contatti che dimostrerebbero la disponibilità di un telefono in carcere e la persistenza di un ruolo apicale). Ha inoltre rigettato la censura sulla attualità delle esigenze cautelari, ritenendo che il tempo trascorso non fosse tale da escludere il rischio, alla luce della continuità di inserimento degli indagati nelle dinamiche associative.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
previsione di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie; tuttavia il tempo trascorso e l'assenza di ulteriori condotte possono essere valutati dal giudice come elementi idonei a escludere le esigenze cautelari
art. 47-ter Ordinamento Penitenziario
norma richiamata per indicare che Francesco aveva ottenuto benefici e scarcerazione nel periodo considerato; la Corte valuta questo elemento nel quadro complessivo ma non esclude la sussistenza degli indizi
art. 391-ter e art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
articolazioni normative invocate per configurare il reato consistente nella disponibilità di un telefono in carcere e la partecipazione ad associazione mafiosa; la Corte ritiene che i mobili indiziari (pattern telefonici, interlocuzioni e assenza di autorizzazione) siano idonei a fondare il giudizio di gravità indiziaria
Giurisprudenza - Sezioni unite, Audino (n. 11 del 22/03/2000) e successivi precedenti citati
principio che in tema di misure cautelari il giudice di legittimità verifica l'adeguatezza e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito, senza sostituirsi a quest'ultimo in un nuovo esame di merito
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle motivazioni delle misure cautelari è limitato: si controlla la congruenza e la logicità delle ragioni esposte dal giudice di merito, non si procede a un nuovo apprezzamento integrale delle prove.
- Conversazioni intercettate, se contestualizzate e corroborate da riscontri (comportamenti, atti di polizia giudiziaria, rapporti tra soggetti), possono costituire gravi indizi di partecipazione ad associazione e per reati-fine come estorsione e detenzione di armi.
- La mera presenza in luogo di un fatto illecito o l'accompagnamento di un coautore non escludono automaticamente la responsabilità: la valutazione considera ruolo, linguaggio, iniziative e intimidazione derivante dalla caratura criminale dei soggetti coinvolti.
- La prova che un detenuto sia in possesso di un telefono in carcere può fondarsi su elementi indiziari come flussi di comunicazione anomali, interposizioni e scambi telefonici non autorizzati; la mancanza di un unico elemento diretto non rende necessariamente insufficiente il quadro indiziario.
- Il decorso del tempo può incidere sulle esigenze cautelari: periodi "silenti" e assenza di nuovi comportamenti rilevanti possono essere valutati per ridurre o revocare misure, ma ciò va espressamente motivato dal giudice alla luce del quadro probatorio complessivo.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia sono utili per ricostruire contesti storici ma, se riferite a periodi antecedenti, devono essere integrate da elementi attuali per fondare misure cautelari; il combinato di dichiarazioni e intercettazioni può comunque risultare determinante.
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