Sentenza n. 504/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 39314 del 10/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 10 giugno 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, era ormai decorso, essendo scaduto l'8 ottobre 2024, senza l'adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva ancora deciso sull'istanza nonostante la scadenza del termine massimo di 120 giorni previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Collegio ha preso atto dell'enorme numero di pratiche analoghe, superiore a 26.500, della complessità delle questioni giuridiche e della rilevanza degli interessi coinvolti, nonché degli interventi normativi sopravvenuti, ma ha ritenuto tali circostanze insufficienti a giustificare il ritardo. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, secondo il principio di soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere, con l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ... l’autorità accerta la completezza della documentazione ...; sul riconoscimento provvede l’autorità competente ... nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
La disciplina impone all'autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della domanda e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro il termine massimo considerato dal giudice pari a 120 giorni; il superamento del termine senza decisione integra un'inerzia illegittima.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo volto ad affrontare le criticità connesse all'elevato numero di domande di riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti all'estero.
Massime di principio
- Il superamento del termine massimo previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, senza l'adozione di un provvedimento espresso, rende illegittimo il silenzio dell'autorità competente e legittima l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- L'elevato numero di domande analoghe, la complessità delle questioni giuridiche e la necessità di evitare errori amministrativi non giustificano, da soli, il mancato rispetto del termine legale di conclusione del procedimento.
- In presenza di silenzio illegittimo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo e nominare sin d'ora un commissario ad acta, con un termine ulteriore, per l'ipotesi di persistente inerzia.
- La rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti nel riconoscimento di un titolo professionale, inclusi il diritto al lavoro e alla circolazione dei lavoratori, non esclude l'obbligo dell'amministrazione di provvedere tempestivamente; al contrario, impone una gestione procedimentale idonea ad assicurare una decisione entro i termini stabiliti.
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