Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07775/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di improcedibilità dell'appello resa dalla Corte d'appello di Firenze per asserito tardivo deposito/iscrizione a ruolo dell'atto di impugnazione: l'appello era stato notificato il 10 giugno 2019 e iscritto a ruolo, secondo la sentenza impugnata, il 21 giugno 2019, oltre il termine di dieci giorni previsto dagli artt. 347 e 165 c.p.c. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 347 c.p.c. e sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato la correzione operata dalla cancelleria sulla data di iscrizione a ruolo, rettificata dal 21 al 20 giugno 2019; pertanto il deposito sarebbe stato tempestivo, rientrando nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: dagli atti di cancelleria risultava che la data di iscrizione a ruolo dell'appello era stata corretta dal 21 al 20 giugno 2019. Di conseguenza l'iscrizione a ruolo era avvenuta entro dieci giorni dalla notifica dell'appello del 10 giugno 2019, con pieno rispetto degli artt. 347 e 165 c.p.c. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    il termine per la costituzione/iscrizione a ruolo dell'appellante deve essere rispettato; nel caso concreto la correzione della data di iscrizione ha dimostrato la tempestività dell'adempimento.

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato quale norma che, insieme all'art. 347 c.p.c., prescrive il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di impugnazione per l'iscrizione a ruolo.

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato dalla sentenza di merito quale base dell'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo; la Cassazione ne esclude l'applicazione nel caso concreto per erronea valutazione del dato di fatto.

Massime di principio

  • Quando l'improcedibilità dell'appello è dichiarata per tardiva iscrizione a ruolo, il giudice deve verificare con precisione la data effettiva dell'iscrizione risultante dagli atti di cancelleria, incluse eventuali correzioni successive.
  • Se la correzione del dato di cancelleria dimostra che l'iscrizione a ruolo è avvenuta entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, non può essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
  • L'errore nella valutazione della tempestività del deposito/iscrizione a ruolo integra violazione delle norme processuali sull'impugnazione e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.