Cassazione Penale, Sentenza n. 20656/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida, da parte del G.I.P., dell'aggravamento di un provvedimento amministrativo (D.A.SPO./obbligo di presentazione) emesso dal Questore il 22/10/2024. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e carenza di motivazione, sostenendo che il G.I.P. non avrebbe valutato la memoria difensiva né gli atti prodotti (tra cui decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 660 c.p. e documenti che indicherebbero l'estraneità del Biafore ai fatti, attribuendoli a terzi). Ha altresì contestato l'assenza di una valutazione individualizzata della pericolosità sociale e la sproporzione/gravosità delle modalità dell'obbligo di presentazione, anche in relazione all'attività lavorativa del ricorrente e alla mancata convalida del precedente D.A.SPO. del 28/6/2024.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il provvedimento del G.I.P. aveva espressamente considerato la memoria difensiva e illustrare le risultanze probatorie (filmati di videosorveglianza, verbale di riconoscimento fotografico e querela della persona offesa) che indicano la responsabilità del Biafore nei fatti del 27/2/2024. La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva la diversa qualificazione giuridica dei fatti nel fase penale (decreto penale per molestie), perché rilevante era la valutazione della pericolosità per l'ordine pubblico. La convalida è stata considerata adeguatamente motivata sulla base della pericolosità sociale del ricorrente e delle precedenti misure di prevenzione; le censure circa la mancata considerazione dell'attività lavorativa sono state ritenute generiche e non persuasive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1
La norma è stata invocata dal ricorrente per censurare la convalida; la Corte ha ritenuto che il G.I.P. abbia correttamente applicato e motivato la convalida ai sensi delle norme che regolano i provvedimenti di prevenzione e sicurezza pubblica, dando conto della memoria difensiva e delle esigenze di necessità e urgenza
Codice penale, art. 660
Il decreto penale richiamato dalla difesa (per la diversa qualificazione del fatto) non è stato ritenuto idoneo a escludere, ai fini della convalida del provvedimento amministrativo, la valutazione della pericolosità sociale fondata su altri elementi probatori (video, riconoscimenti, precedenti misure)
Provvedimenti amministrativi di prevenzione (D.A.SPO., avviso orale)
La Corte ha valorizzato le precedenti misure di prevenzione a carico dell'interessato (D.A.SPO. e avviso orale) come elementi utili a valutare la ricorrenza della pericolosità sociale e la necessità dell'aggravamento della misura
Massime di principio
- Il G.I.P. può convalidare provvedimenti amministrativi di prevenzione sulla base di esigenze di necessità e urgenza e valutazioni di pericolosità sociale; la diversa qualificazione penale del fatto non esclude automaticamente la convalida se permangono elementi probatori che giustificano il rischio per l'ordine pubblico
- Per impugnare con successo l'aggravamento di un D.A.SPO. occorre fornire elementi concreti, specifici e documentati che contraddicano materialmente le risultanze (es. filmati, testimoni, alibi verificabili, sentenze definitive favorevoli); contestazioni generiche sull'assenza di motivazione o sull'impatto lavorativo sono probabilmente insufficienti
- La valutazione della pericolosità è necessariamente individualizzata: il difensore deve indicare dati oggettivi e circostanze personali (cronologia delle segnalazioni, orari e caratteristiche dell'attività lavorativa, elementi che escludano la recidiva) per contestare la proporzionalità della misura
- Il riferimento a precedenti provvedimenti di prevenzione a carico dell'interessato rafforza la posizione dell'amministrazione e del G.I.P.; pertanto, l'assenza di convalida di un precedente D.A.SPO. va documentata con atti specifici e non può essere dedotta in via congetturale
- Nelle impugnazioni è utile contestare in modo puntuale la fonte e l'attendibilità delle prove addotte dall'amministrazione (es. riconoscimenti fotografici, filmati, dichiarazioni della persona offesa) e proporre, se possibile, indagini difensive o accertamenti tecnici che possano infirmare le risultanze
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