Sentenza n. 15222/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti, comunicato a mezzo PEC in data 21 gennaio 2026, con cui Mediocredito Centrale S.p.A. ha parzialmente respinto le istanze di accesso formulate dalla ricorrente in data 12 dicembre 2025, relativamente al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, inerente le seguenti posizioni MCC: n. 3792275 - -OMISSIS-; 3884109 - -OMISSIS-; 3914947 - -OMISSIS-; 3955999 - -OMISSIS-; 3965657 - -OMISSIS-; 3977863 - -OMISSIS-; 4002910 - -OMISSIS-; 4020783 - -OMISSIS-; 4059440 - -OMISSIS-; 4083239 - -OMISSIS-; 4188494 --OMISSIS-; 4245379 --OMISSIS- nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a prendere visione e ad estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza del 29 dicembre 2025; e per il conseguente ordine a Mediocredito Centrale S.p.A. di esibire e rilasciare copia di tutti i documenti richiesti entro un termine perentorio da fissarsi da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso, comunicato il 21 gennaio 2026, alle istanze documentali relative ai procedimenti di inefficacia delle garanzie del Fondo per dodici posizioni finanziarie
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società, beneficiaria di garanzie pubbliche su più operazioni finanziarie, aveva ricevuto tra l’11 e il 17 dicembre 2025 comunicazioni di avvio di procedimenti per dichiarare inefficaci le garanzie, fondati su contestazioni di dichiarazioni inesatte o reticenti e di irregolarità nell’istruttoria, concessione, erogazione e monitoraggio del credito. Per preparare le proprie difese, aveva chiesto accesso, con istanze del 29 dicembre 2025, a documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria al Gestore e alla relativa corrispondenza, nonché agli atti istruttori, alle relazioni interne, alle schede, ai report, ai verbali, alle proposte, ai pareri e agli altri documenti amministrativi relativi alle posizioni. MCC aveva negato l’accesso richiamando il segreto investigativo e limiti posti a tutela delle indagini e delle strategie difensive, sostenendo inoltre che alcuni documenti erano già disponibili alla società sul portale del Fondo. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del riscontro unitario riferito a procedimenti distinti; la violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, partecipazione e giusto procedimento, data la natura difensiva dell’accesso; l’illegittimo richiamo al segreto di vigilanza e al segreto istruttorio; il difetto di motivazione e di ponderazione degli interessi; nonché la violazione della disciplina dell’accesso civico generalizzato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità di MCC basata sulla parcellizzazione dei ricorsi: nel processo amministrativo la regola è l’impugnazione di un solo provvedimento con ciascun ricorso e il ricorso cumulativo è eccezionale. Nel merito ha riconosciuto la natura difensiva dell’accesso, perché funzionale alla tutela della società nei procedimenti di inefficacia delle garanzie. Ha rigettato la richiesta relativa agli atti formati dall’autorità giudiziaria nell’ambito delle indagini penali e alla corrispondenza relativa, poiché tali atti sono coperti dal segreto investigativo previsto dall’art. 329 c.p.p. Ha invece ritenuto ostensibili gli atti amministrativi e istruttori del procedimento di inefficacia richiesti ai punti iii), iv) e v), in assenza di puntuali ragioni ostative indicate da MCC, escludendo però i documenti già accessibili alla società sul portale del Fondo, per i quali manca la necessità dell’accesso ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990. Ha precisato che la questione del segreto di vigilanza sulle relazioni della Banca d’Italia era estranea alla controversia, perché tali atti non erano stati indicati nell’istanza né nel diniego e le posizioni in causa non risultavano ricomprese nel report richiamato. Ha respinto le censure sulla trattazione contestuale delle istanze, non lesiva del diritto di difesa considerato il comune nucleo istruttorio, e sull’accesso civico generalizzato, non pertinente rispetto alla prevalente esigenza di tutela degli interessi pubblici protetti. Ha quindi accolto il ricorso limitatamente all’accesso agli atti amministrativi istruttori indicati in motivazione, annullando in parte qua il diniego e ordinando a MCC di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con esclusione degli atti dell’autorità giudiziaria e delle relative comunicazioni, dei documenti meramente ricognitivi di risultanze investigative segrete e degli atti già consultabili sul portale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
avverso il diniego opposto in relazione alle predette istanze, la ricorrente ha proposto distinti ricorsi ex art. 116 c.p.a., tra cui quello oggetto del presente giudizio
Il diniego di accesso è stato impugnato con il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.
art. 22 l. 241/1990
fermo restando che non sussiste alcun obbligo di ostensione in capo al Gestore per la documentazione amministrativa e istruttoria comunque accessibile tramite il portale telematico del Fondo, atteso che rispetto a tali atti difetta il presupposto stesso della necessità dell’accesso ex art. 22 l. n. 241/1990
L’accesso documentale presuppone la necessità di acquisire i documenti; tale presupposto manca per gli atti già nella disponibilità dell’interessato e consultabili tramite il portale ufficiale.
art. 24, comma 1, l. 241/1990
con riguardo alla richiesta sub i) e sub ii), è infondata la pretesa della parte ricorrente di accedere alla documentazione acquisita per il tramite delle Autorità giudiziarie nell’ambito di procedimenti penali e alla relativa corrispondenza intercorsa atteso che, trattandosi di atti formati dall’Autorità giudiziaria nell’ambito di indagini penali in corso, viene in rilievo l’art. 329 c.p.p.
La documentazione formata dall’autorità giudiziaria nell’ambito di indagini penali in corso non è accessibile tramite l’accesso documentale quando sia coperta dal segreto investigativo.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
l’accesso richiesto riveste indubbia natura difensiva ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, essendo volto a consentire alla ricorrente di curare e difendere i propri interessi giuridici nell’ambito dei procedimenti di inefficacia delle garanzie relative alle posizioni n. 3792275, 3884109, 3914947, 3955999, 3965657, 3977863, 4002910, 4020783, 4059440, 4083239, 4188494 e 4245379
È difensivo l’accesso strumentale alla cura e alla difesa degli interessi giuridici dell’istante nell’ambito di procedimenti amministrativi che incidono sulle garanzie ottenute.
art. 329 c.p.p.
secondo cui gli atti d’indagine compiuti dalla polizia giudiziaria “sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”
Gli atti d’indagine sono coperti da segreto fino a quando l’imputato possa conoscerli e, in ogni caso, non oltre la chiusura delle indagini preliminari; il segreto impedisce l’ostensione degli atti investigativi e della relativa corrispondenza.
art. 5-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013
parimenti, non rileva la disciplina dell’accesso civico generalizzato, invocata dalla ricorrente in via concorrente, atteso che l’interesse meramente conoscitivo che connota l’accesso civico generalizzato è recessivo rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici protetti dall’ordinamento, come espressamente previsto dall’art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013
L’interesse conoscitivo dell’accesso civico generalizzato cede quando ricorrono le esigenze di tutela degli interessi pubblici protetti indicate dalla legge.
Massime di principio
- L’accesso documentale richiesto per predisporre la difesa in un procedimento amministrativo che può incidere sulla posizione giuridica dell’istante ha natura difensiva; l’amministrazione deve consentire l’ostensione degli atti amministrativi istruttori pertinenti se non indica puntuali ragioni ostative.
- Non sono ostensibili, mediante accesso documentale, gli atti formati dall’autorità giudiziaria nell’ambito di indagini penali ancora coperte da segreto, né la corrispondenza relativa a tali atti; restano esclusi anche i documenti meramente ricognitivi delle risultanze investigative segrete.
- Non sussiste la necessità dell’accesso documentale per atti già nella piena disponibilità dell’interessato e consultabili attraverso il portale telematico ufficiale dell’amministrazione.
- Nel processo amministrativo la regola generale è l’impugnazione di un solo provvedimento con ciascun ricorso, mentre il ricorso cumulativo ha carattere eccezionale; la trattazione contestuale di istanze di accesso con un comune nucleo istruttorio non è di per sé illegittima se non pregiudica il diritto di difesa.
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