Sentenza n. 391/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, recante n.r.g. 4277/2022, del 2 ottobre 2023, n. 1556.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1556 del 2 ottobre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, che aveva definito la controversia tra le parti. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo l'integrale adempimento dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento effettuato dall'amministrazione fosse pienamente satisfattivo rispetto al giudicato azionato. Il giudice ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, sicché la condotta dell'amministrazione aveva reso necessario il giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; il giudice deve comunque provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese: se l'adempimento interviene solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in base alla soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento dell'importo dovuto in esecuzione del giudicato costituisce adempimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.
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