Sentenza del 10/03/2021 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 31/2021 Irpef - Applicazione erronea di ritenuta in misura eccedente a quanto effettivamente dovuto - Decorrenza del termine di decadenza per istanza di rimborso ex art. 38 d.p.r. 602/73 - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello dell'Agenzia è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che, quando le ritenute risultano non dovute sin dall'origine per un immediatamente riconoscibile errore di calcolo del sostituto d'imposta, il termine decadenziale di 48 mesi ex art. 38 DPR 602/73 decorre dal giorno del singolo versamento; pertanto la richiesta di rimborso della contribuente è perente per decadenza. Spese compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente chiese rimborso di ritenute IRPEF trattenute in eccedenza per gli anni 1998-2001 (euro 4.399,66), sostenendo che le somme derivavano da un errato calcolo della base imponibile da parte del datore di lavoro (pensione complementare: parte tassabile 87,50%). La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che il termine decadenziale di 48 mesi ex art. 38 DPR 602/73 dovesse decorrere dalla data in cui la contribuente venne a conoscenza dell'errore (ricezione delle certificazioni rilasciate dalla banca il 01/04/2010). L'Agenzia impugnò sostenendo che l'eccedenza era non dovuta sin dall'origine e immediatamente riconoscibile, per cui il termine di decadenza doveva decorrere dal giorno dei versamenti delle ritenute.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine decadenziale quadriennale per proporre istanza di rimborso trova applicazione; decorre dal momento del pagamento quando l'eccedenza è non dovuta sin dall'origine e immediatamente riconoscibile.
art. 2935 c.c.
Principio richiamato secondo cui la decadenza (e la prescrizione) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 27136 del 19/12/2014
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che, per ritenute operate dal datore di lavoro, il termine di decadenza ex art. 38 decorre dal versamento quando le trattenute risultano non dovute già all'atto della loro effettuazione; al contrario, se il versamento ha natura provvisoria e la determinazione definitiva dell'obbligazione è successiva, il termine può decorrere dalla determinazione definitiva.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 2533 del 01/02/2018
Conferma il principio della sentenza n. 27136/2014 riguardo alla decorrenza del termine in caso di ritenute non dovute sin dall'origine.
Cass. (richiami giurisprudenziali, es. Cass. n. 23074/08 e Cass. Sez. V n. 359/2009)
"Non apparirebbe neppure concettualmente ammissibile il far decorrere il termine di decadenza dalla data del versamento medesimo... per il carattere di provvisorietà di detto titolo..."
Tesi opposta: se il titolo del versamento è 'provvisorio' (natura precaria), il termine non può decorrere dal versamento ma dalla determinazione definitiva o dalla conoscenza dell'errore; la sentenza di merito originaria aveva richiamato questo argomento per sostenere la decorrenza dalla data di conoscenza.
Massime di principio
- Se l'eccedenza di imposta deriva da un errore del sostituto d'imposta che rende la ritenuta non dovuta sin dall'origine e l'errore è immediatamente riconoscibile, il termine decadenziale di 48 mesi ex art. 38 DPR 602/73 decorre dal giorno del singolo versamento (o dell'ultimo versamento relativo all'anno), per cui il contribuente deve proporre istanza di rimborso entro quel termine.
- Se, invece, il pagamento è sorretto da un titolo 'provvisorio' o 'precario' (es. ripartizioni o liquidazioni soggette a successiva determinazione definitiva), il termine di decadenza può decorrere dalla data in cui il titolo perde la natura provvisoria (data della determinazione definitiva o della effettiva conoscenza), perché solo allora il diritto può essere fatto valere.
- Per orientarsi in casi concreti: verificare se l'errore è riconoscibile immediatamente dai documenti disponibili al contribuente (CUD, certificazioni fiscali). Se sì, considerare l'inizio del termine dalla data di versamento; se no e il titolo è effettivamente provvisorio, considerare la data della certificazione definitiva o della comunicazione formale del sostituto.
- È consigliabile ottenere tempestivamente dalla banca o dal sostituto d'imposta certificazioni scritte che attestino l'errore e la corretta ripartizione imponibile: tali documenti sono cruciali per determinare il momento in cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere.
- Nel dubbio sulla decorrenza del termine, agire rapidamente: la decorrenza quadriennale è perentoria e la mancata proposizione dell'istanza nei termini determina la perdita del diritto al rimborso; la procedura amministrativa prevede inoltre il silenzio-rifiuto decorso il termine di 90 giorni dalla richiesta, rendendo possibile il ricorso giudiziale.
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