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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13412/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società cessionaria del credito ai sensi dell'art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti una donazione immobiliare compiuta da un soggetto a favore del figlio, avente ad oggetto una villa sita nel Comune di Misilmeri. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame dei donanti, confermando la decisione di primo grado. I soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale. La parte resistente non ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché, in prossimità dell'udienza, è intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, ritenuta rituale ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c. Il giudizio di legittimità è stato quindi dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c. ed i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte controricorrente, che non aveva aderito alla rinuncia. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione non derivante da inammissibilità originaria.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È la norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria introdotta dalla parte resistente per rendere inefficace l'atto di donazione nei propri confronti.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    La rituale rinuncia ha comportato la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché non si è trattato di inammissibilità originaria del ricorso.

  • art. 360-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio ai fini della decisione sul ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale e depositata ritualmente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame del merito.
  • In caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla parte resistente, il giudice deve comunque provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ponendole a carico del ricorrente rinunciante.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'estinzione del giudizio non dipende da un'inammissibilità originaria del ricorso, ma da una successiva rinuncia rituale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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