Cassazione Civile, Ordinanza n. 02612/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e dell’accettazione della rinuncia da parte della banca controricorrente; conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio. Non vi è stata pronuncia sul merito dei due motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un mutuatario aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo l’accertamento dell’invalidità delle clausole di un contratto di mutuo che prevedeva l’indicizzazione al franco svizzero, con particolare riferimento alle clausole sull’estinzione anticipata e sulla conversione del rapporto, deducendo un vizio di trasparenza bancaria e/o del consenso. Chiedeva la riconduzione del contratto alle previsioni di legge, la rideterminazione degli interessi, la restituzione o riaccredito delle somme asseritamente percepite in eccedenza e il risarcimento del danno. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, aveva promosso revocazione sostenendo che la corte d’appello fosse incorsa in una svista percettiva, non avendo rilevato che nel suo contratto non era stato indicato il tasso di cambio convenzionale CHF/Euro e che nella relativa riga era riportato 0,0000; in sede rescissoria chiedeva quindi la nullità del mutuo, con esclusione degli effetti del cambio convenzionale. La corte d’appello ha però escluso l’errore revocatorio ritenendo che il giudizio avesse riguardato la validità della clausola di doppia indicizzazione, comune a tutti i mutuatari, e che il profilo della mancata indicazione del cambio convenzionale fosse stato tardivamente introdotto. Avverso questa decisione il mutuatario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso, con accettazione della banca.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, d.lgs. n. 206/2005
La corte territoriale ha ritenuto che l’eventuale scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non potesse condurre alla declaratoria di nullità, poiché la norma non prevede tale effetto.
Massime di principio
- L’eventuale scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non comporta automaticamente la nullità del contratto quando la disciplina speciale richiamata non prevede espressamente tale sanzione.
- Nel giudizio di revocazione per errore di percezione, non può farsi valere come errore revocatorio una questione nuova introdotta solo tardivamente e non costituente oggetto effettivo della controversia decisa.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- Nei contratti di mutuo indicizzati a valuta estera, la sola presenza di un meccanismo di indicizzazione trasparente e intellegibile non è di per sé idonea a snaturare il mutuo in un contratto derivato né a integrare, da sola, una causa di invalidità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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