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Sentenza

Sentenza n. 485/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione dirigenziale n. 3254 del 30.12.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto la “revoca della concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo di calcio e polivalente sito in via dei Laghi a Roselle (GR) alla SSD US Grosseto 1912 a r.l.”; - nonché di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, consequenziale e comunque connesso;

Giustizia amministrativa202600358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di revoca della concessione in uso e gestione di un impianto sportivo comunale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la determinazione comunale con cui era stata revocata la concessione dell'impianto sportivo, deducendo che non ricorressero i presupposti contrattuali per l'adozione della misura, poiché vi sarebbero stati soltanto ritardi nel pagamento di rate del mutuo contratto per finanziare i lavori sull'impianto e le rate contestate sarebbero state successivamente saldate dalla società controllante. Ha inoltre dedotto lo sviamento di potere, sostenendo che il Comune avesse utilizzato la vicenda per subentrare nei rapporti tra la banca mutuante e la concessionaria e rinegoziare il finanziamento; l'illegittimità della determinazione per la nullità della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo, asseritamente contraria a norma imperativa e comunque sproporzionata rispetto all'entità del ritardo; l'insussistenza degli inadempimenti posti a fondamento dell'atto; nonché la violazione delle garanzie partecipative, per mancata assegnazione di un termine per la presentazione di memorie difensive. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, rimettendo le parti davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Il Collegio ha qualificato la gestione dell'impianto sportivo comunale come concessione di pubblico servizio, poiché la gestione era funzionale alla promozione dello sport e al soddisfacimento di interessi collettivi; gli interventi di adeguamento posti a carico del concessionario non ne mutavano la natura. Ha quindi riqualificato l'atto impugnato, indipendentemente dal nomen iuris di “revoca”, come esercizio del diritto potestativo contrattuale di risoluzione unilaterale della concessione per contestato inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle rate del mutuo. La controversia riguardava infatti l'adempimento di obbligazioni contrattuali, la gravità dei ritardi, l'operatività della clausola risolutiva, la validità di clausole negoziali e l'effetto dell'adempimento del terzo, ossia questioni paritetiche e patrimoniali estranee all'esercizio di poteri autoritativi. Per tali ragioni, pur trattandosi di una concessione di pubblico servizio astrattamente rientrante nella giurisdizione esclusiva amministrativa, la cognizione appartiene al giudice ordinario quando il petitum sostanziale concerne l'esecuzione e l'inadempimento del rapporto concessorio e non richiede il sindacato su un potere pubblico. Le spese sono state compensate per la persistente diversità degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 112 d.lgs. 267/2000

    La gestione di un impianto sportivo comunale destinato alla promozione dello sport e alla fruizione della collettività integra un servizio pubblico locale.

  • art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende le controversie in materia di concessioni di beni e di pubblici servizi, ma ne restano escluse le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi; secondo la decisione, non vi rientrano le liti sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali quando non sia esercitato un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della definizione in rito del ricorso.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo costituiva uno degli elementi negoziali controversi, ma la sua validità e operatività appartengono alla cognizione del giudice ordinario in quanto questioni contrattuali.

Massime di principio

  • La concessione della gestione di un impianto sportivo comunale costituisce, quando la gestione sia funzionale alla promozione dello sport e alla soddisfazione di interessi collettivi, una concessione di pubblico servizio e non una mera concessione di bene pubblico.
  • La qualificazione dell'atto amministrativo deve essere effettuata dal giudice sulla base del suo contenuto effettivo e della causa reale, senza vincolo per il nomen iuris utilizzato dall'amministrazione o dalle parti.
  • Quando, esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e affidamento della concessione, la controversia riguarda l'adempimento o l'inadempimento di obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul rapporto, senza esercizio di poteri autoritativi, la cognizione appartiene al giudice ordinario anche se il rapporto è astrattamente riconducibile alla giurisdizione esclusiva amministrativa sulle concessioni.
  • La contestazione della gravità del ritardo, dell'operatività di una clausola risolutiva espressa, della validità di clausole contrattuali e dell'effetto dell'adempimento del terzo integra una lite paritetica e patrimoniale sul rapporto contrattuale, non una controversia sull'esercizio del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpianti sportiviTrasporto pubblico localeGiurisdizione e riparto
RamiSportServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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