Cassazione Penale, Ordinanza n. 19747/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in grado di appello all'esito di giudizio abbreviato per detenzione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione esclusivamente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la Corte, le doglianze erano formulate in fatto e tendevano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze processuali, senza individuare specifici travisamenti delle prove né una concreta critica delle argomentazioni del giudice di merito. La sentenza impugnata aveva infatti motivato il diniego valorizzando, da un lato, la mancata allegazione di elementi positivi specifici a favore dell'imputato e, dall'altro, elementi negativi quali l'ingente quantità e la diversità qualitativa degli stupefacenti sequestrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché mirate a una rivalutazione del merito e non a denunciare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, in relazione alla quale è stata confermata la sentenza di merito.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente quale base normativa delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
norma utilizzata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, se non accompagnate dall'indicazione di specifici travisamenti o di vizi logici/giuridici della motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza sia l'assenza di elementi favorevoli specificamente allegati dall'imputato, sia circostanze negative concretamente significative, come l'ingente quantità di stupefacente e la pluralità qualitativa delle sostanze.
- La doglianza sulla motivazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a riproporre deduzioni già disattese nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa nella proposizione del gravame, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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