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Sentenza

Sentenza n. 405/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento: - del “Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitarie e dell'Occupazione delle Aree e degli Spazi destinati a Mercati Comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone per le Aree e Spazi Mercatali”, approvato con Delibera di C.C. n. 65 del 26.03.2021, limitatamente agli artt. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 22, 23 , 24, 25, 26, 35, 36, 37, 63 e 64; - della Delibera di G.M. n. 75 del 29.03.2021, avente ad oggetto “Approvazione dei coefficienti per determinazione tariffe per il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e dell'Occupazione delle Aree e degli Spazi destinati a Mercati, Legge n. 160/2019, con decorrenza 1° gennaio 2021”; - di ogni atto presupposto, prodromico, successivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202100929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sull’occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati, nonché delibera comunale di approvazione dei relativi coefficienti tariffari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, limitatamente a numerose disposizioni, il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 26 marzo 2021 e la deliberazione della Giunta municipale n. 75 del 29 marzo 2021, concernente l’approvazione dei coefficienti per la determinazione delle tariffe del canone patrimoniale, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio, con memoria del 6 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Il Comune non si è opposto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, alla luce della dichiarazione resa dalla ricorrente, non residuava più alcun interesse alla decisione della controversia. La mancata opposizione del Comune è stata valutata anche ai fini della regolazione delle spese. Sussistendo giusti motivi, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di giudizio tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento da remoto dell’udienza di smaltimento; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, ove non sussista un interesse residuo alla pronuncia e non vi sia opposizione dell’amministrazione resistente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata opposizione dell’amministrazione alla richiesta di compensazione delle spese costituisce un elemento valutabile dal giudice nella decisione sulla regolazione delle spese di lite, che possono essere integralmente compensate in presenza di giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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