Sentenza n. 241/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima) n. 2380/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2380/2025, nella parte in cui ha ritenuto illegittima la formula matematica per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche e ha disposto l’annullamento degli atti di gara con riedizione della procedura
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una procedura aperta, indetta dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 36/2023, per l’affidamento in concessione demaniale marittima decennale della gestione di aree e beni demaniali marittimi nel Comune di Milazzo, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il TAR aveva accolto il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo irragionevole la formula matematica prevista dalla lex specialis per l’attribuzione dei 30 punti relativi all’offerta economica: a fronte di un rialzo dello 0,10% era stato attribuito all’aggiudicataria un punteggio di 27,17 punti, mentre a fronte di un rialzo del 10,54% era stato attribuito all’altra concorrente il punteggio massimo di 30 punti. L’Autorità ha proposto appello deducendo: 1) error in iudicando e inammissibilità della censura per indebita invasione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione; 2) logicità, razionalità e funzionalità della formula, diretta a privilegiare la qualità tecnica dell’offerta e a contenere rialzi eccessivi e insostenibili; 3) illogicità dell’effetto conformativo disposto dal TAR, concernente la sostituzione della formula e la riedizione della gara almeno dalla fase di presentazione delle offerte economiche. L’Autorità ha inoltre richiamato l’art. 37 Cod. nav., sostenendo che nelle concessioni demaniali marittime debba prevalere la valutazione della proficua utilizzazione del bene e dell’interesse pubblico rispetto al dato quantitativo del canone. Liberty Lines ha sostenuto l’appello; Afrodite Group ne ha chiesto il rigetto. Il terzo motivo è stato contestato anche per difetto di interesse concreto.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha riconosciuto che l’amministrazione dispone di discrezionalità tecnica nella scelta dei criteri di attribuzione dei punteggi e può attribuire maggiore peso agli elementi qualitativi rispetto a quelli economici, anche attraverso una moderata dequotazione dell’offerta economica. Tale discrezionalità, tuttavia, non è assoluta: nell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere utilizzato il potenziale differenziale previsto per il prezzo, evitando che la formula sterilizzi o comprima eccessivamente le differenze tra offerte economiche notevolmente diverse. Una formula che, pur attribuendo formalmente punteggi differenti, sostanzialmente appiattisca il confronto economico può essere censurata per contraddittorietà, irragionevolezza e arbitrarietà, quale sintomo di un non corretto esercizio della discrezionalità. Il limite è particolarmente rilevante nei contratti attivi per l’amministrazione, come la concessione demaniale in esame, poiché sussiste anche l’esigenza di massimizzare l’entrata e non vi sono ragioni per limitare significativamente la competizione sul canone. L’art. 37 Cod. nav. valorizza la proficua utilizzazione del bene e l’interesse pubblico, ma opera nel quadro del principio di concorrenzialità e non consente di azzerare o comprimere eccessivamente la competizione sul canone, che resta uno dei parametri essenziali di comparazione. Il solo differenziale di 2,83 punti tra le offerte economiche non dimostrava né rendeva percepibile un collegamento proporzionale tra l’entità dei rialzi e il punteggio, né un ragionevole criterio di progressività. Né rilevava che la formula fosse stata utilizzata in precedenti procedure senza contestazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto: il TAR non aveva imposto necessariamente la riedizione della gara soltanto dalla fase delle offerte economiche, avendo lasciato in primo piano anche la possibilità di rinnovare l’intera procedura. L’appello è stato quindi rigettato. L’Autorità e Liberty Lines sono state condannate in solido al pagamento di € 8.000, oltre oneri di legge, in favore di Afrodite Group; le altre spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura aperta a evidenza pubblica utilizzata per l’affidamento della concessione.
art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023
La disposizione valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e richiede criteri idonei a garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici; non legittima tuttavia l’azzeramento o l’eccessiva compressione delle differenze relative all’offerta economica.
art. 36 Cod. nav.
Base normativa della concessione demaniale marittima decennale oggetto della procedura.
art. 37 Cod. nav.
La preferenza per la proposta di più proficua utilizzazione del bene demaniale e maggiormente rispondente all’interesse pubblico deve essere esercitata nel rispetto del principio di concorrenzialità e non consente di sterilizzare il confronto sul canone concessorio.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’amministrazione può attribuire un peso preponderante agli elementi qualitativi e tecnici dell’offerta, ma non può utilizzare formule matematiche che svuotino di efficacia sostanziale o comprimano eccessivamente la componente economica.
- Una formula di attribuzione dei punteggi economici è illegittima quando, a fronte di offerte economiche notevolmente diverse, produce un sostanziale appiattimento dei punteggi senza rendere percepibile un collegamento proporzionale o un ragionevole criterio di progressività tra l’entità del rialzo o ribasso e il punteggio assegnato.
- Nei contratti attivi per l’amministrazione, comprese le concessioni demaniali marittime, l’esigenza di valorizzare la qualità tecnica dell’offerta non elimina la necessità di promuovere una competizione effettiva sul prezzo o sul canone, anche in funzione della massimizzazione dell’entrata pubblica.
- L’art. 37 Cod. nav., pur imponendo di considerare la proficua utilizzazione del bene demaniale e l’interesse pubblico qualitativamente più rilevante, non consente di annullare o comprimere eccessivamente la valutazione del canone, che costituisce uno dei parametri essenziali del confronto concorrenziale.
- La circostanza che una formula matematica sia stata utilizzata in precedenti procedure senza contestazioni non dimostra la sua legittimità nella procedura controversa e non preclude il sindacato giudiziale sulla sua concreta incidenza sull’equilibrio tra componente tecnica ed economica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →