Sentenza n. 321/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto la domanda risarcitoria per la malattia professionale e il decesso del dipendente
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi del lavoratore)
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi del dipendente, il cui rapporto di lavoro pubblico era cessato anteriormente al 1998, avevano agito per ottenere l'accertamento del nesso causale tra l'esposizione lavorativa ad amianto e la patologia neoplastica che aveva causato il decesso del congiunto, nonché della responsabilità del Ministero della difesa, quale datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., per non avere adottato le misure necessarie a tutelarne la salute. Domandavano il risarcimento iure hereditatis dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal lavoratore, inizialmente quantificati in circa 850.000 euro e poi in 886.991 euro. In appello contestavano il rigetto del TAR e sostenevano, anche sulla base della verificazione, la spettanza di un danno biologico permanente e della sofferenza soggettiva interiore, con maggiore quantificazione del risarcimento. Il Ministero contestava invece il quantum, sostenendo che il danno dovesse essere liquidato in 115.127 euro, senza applicazione della personalizzazione massima prevista per il danno terminale. La domanda relativa al danno parentale autonomamente subito dagli eredi è stata ritenuta nuova, perché non proposta nell'atto introduttivo né nell'atto di appello, e quindi non è stata inclusa nell'oggetto della verificazione e della decisione.
La decisione
Il CGARS ha dato atto che con la precedente sentenza non definitiva aveva già accolto l'appello, riformato la sentenza del TAR, accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia e la responsabilità del Ministero ai sensi dell'art. 2087 c.c., nonché accolto la domanda risarcitoria. Con la sentenza definitiva ha determinato il danno trasmissibile iure hereditatis in 129.063 euro. Ha escluso la configurabilità di un danno biologico permanente, poiché la patologia letale si era protratta per 172 giorni tra la diagnosi e il decesso: il pregiudizio è stato qualificato come danno biologico terminale, riconducibile all'invalidità temporanea assoluta, eventualmente accompagnato dalla sofferenza psichica connessa alla consapevolezza dell'approssimarsi della morte. Ha ritenuto corretta l'applicazione delle Tabelle milanesi sul danno terminale, con liquidazione massima per i primi tre giorni e personalizzazione del 50% per il periodo successivo, valorizzando la durata effettiva superiore al periodo convenzionale di 100 giorni e la particolare gravità della patologia. Ha respinto la contestazione del Ministero sul quantum. Non ha applicato la compensatio lucri cum damno, poiché l'Amministrazione non aveva indicato somme concretamente scomputabili. L'importo, già determinato sulla base di tabelle aggiornate al 2024, non è stato rivalutato; sono stati riconosciuti gli interessi previa devalutazione alla data del decesso, rivalutazione anno per anno e applicazione del tasso legale fino alla sentenza, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del doppio grado, liquidate in 6.000 euro, e alle spese di verificazione.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
Impone al datore di lavoro l'adozione delle misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; nel caso concreto ha fondato la responsabilità del Ministero per la mancata adozione di cautele specifiche contro l'esposizione ad amianto.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne precisamente l'ammontare; è richiamato quale fondamento della liquidazione tabellare del danno non patrimoniale.
art. 2056 c.c.
È richiamato, unitamente all'art. 1226 c.c., quale parametro per la liquidazione equitativa del danno derivante da fatto illecito.
art. 3 Cost.
È indicato quale fondamento del criterio di uniformità della liquidazione equitativa del danno mediante il riferimento alle Tabelle milanesi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha concorso a fondare l'ordine di oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando una malattia professionale conduce al decesso dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danno subito dalla vittima e trasmissibile agli eredi non è, per ciò solo, un danno biologico permanente: esso va qualificato come danno biologico terminale, riconducibile a un'invalidità temporanea assoluta protratta fino alla morte.
- Il danno biologico terminale deve essere distinto dall'eventuale danno catastrofale o morale consistente nella sofferenza della vittima consapevole dell'approssimarsi della morte; le due componenti hanno natura e criteri di liquidazione differenti.
- La liquidazione del danno terminale può avvenire mediante le Tabelle milanesi relative all'invalidità temporanea, con adeguata personalizzazione correlata alle circostanze concrete, tra cui la durata effettiva della sopravvivenza, la gravità della patologia e la consapevolezza dell'esito letale.
- La personalizzazione del danno terminale può essere applicata al periodo successivo ai primi tre giorni, anche nella misura massima prevista dai criteri tabellari, quando siano allegati e provati elementi concreti che giustifichino l'aumento; il limite di non personalizzabilità riguarda i primi tre giorni secondo il criterio tabellare applicato.
- La domanda risarcitoria iure hereditatis per i danni subiti dal defunto non comprende automaticamente la distinta domanda degli eredi per il danno parentale: quest'ultima deve essere proposta, anche implicitamente ma in modo desumibile, nell'atto introduttivo o nell'atto di appello.
- Quando l'amministrazione invoca la compensatio lucri cum damno, deve indicare le somme concretamente scomputabili e fornire elementi che ne consentano la verifica; in mancanza, il principio non può essere applicato.
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