Sentenza n. 9225/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 217/2025 del Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro, resa all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 5816/2022, pubblicata in data 07/02/2025, notificata in data 26/03/2025 e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, di una sentenza del giudice ordinario che riconosceva spettanze economiche alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, relativa alla liquidazione di spettanze economiche. Nel corso del giudizio, la Ragioneria territoriale dello Stato ha comunicato che il procedimento di liquidazione era stato definito e la ricorrente ha dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta. La domanda di ottemperanza risultava quindi priva di ulteriore oggetto per effetto dell'esecuzione sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante la definizione del procedimento di liquidazione. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero alle spese di lite, poiché l'Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 700,00, oltre oneri di legge, a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio in presenza della piena soddisfazione della pretesa nel corso del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione della decisione sopravvenuta nel corso del processo, con integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’esecuzione della decisione sia intervenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, rendendo necessaria l’iniziativa processuale del ricorrente.
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