Regolamento (UE) 2016/933
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/933 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica preparazione alimentare in polvere a base di proteine del siero di latte, con aroma di banana e altri ingredienti. La Commissione chiarisce il codice NC applicabile, al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune in tutta l’Unione. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci a base di proteine di siero di latte in polvere aromatizzate alla banana.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ossia a uno specifico prodotto in polvere gialla aromatizzata alla banana, condizionato per la vendita al minuto e destinato alla miscelazione con bevande. Produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore. Sono inoltre disciplinate, per un periodo transitorio di tre mesi, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi rilasciate per le merci interessate.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/933 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 e del codice doganale dell’Unione. L’atto si concentra su una specifica preparazione alimentare in polvere, descritta nell’allegato, e ne determina il corretto inquadramento tariffario.
Contesto e finalità
La Commissione richiama l’esigenza di uniformità nell’applicazione della nomenclatura combinata e delle regole generali di interpretazione previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87. In base a tali regole, le merci indicate nell’allegato devono essere classificate nel codice NC corrispondente, secondo le caratteristiche merceologiche e la composizione del prodotto.
Oggetto della classificazione
Il prodotto descritto in allegato è una polvere gialla con aroma di banana, composta da:
- isolato di proteine di siero di latte idrolizzato enzimaticamente (90 % in peso espresso in proteine),
- lecitina di soia,
- aroma naturale di banana,
- E 104 come colorante,
- sucralosio come dolcificante.
Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in un contenitore di plastica da 1,8 kg ed è destinato a essere mescolato con bevande; secondo l’etichetta, un misurino da 30 g va miscelato con circa 3 dl di acqua o latte.
Regola di classificazione applicata
La Commissione indica che la classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. Il prodotto contiene proteine idrolizzate, ma non può essere classificato nella voce 3502. È inoltre esclusa la voce 3504, poiché la presenza di dolcificanti, coloranti ed emulsionanti conferisce al prodotto il carattere di preparazione alimentare rientrante nella voce 2106.
Codice NC attribuito
Il regolamento stabilisce che la preparazione alimentare descritta deve essere classificata nel codice NC 2106 90 92.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che non siano conformi al nuovo regolamento, è prevista una clausola transitoria: esse possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua portata è quindi uniforme e immediata per le operazioni doganali interessate, salvi gli effetti transitori previsti per le informazioni tariffarie vincolanti.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto nell’allegato, la classificazione corretta è il codice 2106 90 92.
Motivazione della classificazione
Dall’allegato risulta che la classificazione è effettuata secondo le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e secondo il testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. Il prodotto, contenendo proteine idrolizzate e altri ingredienti come dolcificanti, coloranti ed emulsionanti, è qualificato come preparazione alimentare della voce 2106 e non come prodotto rientrante nelle voci 3502 o 3504.
Informazioni tariffarie vincolanti preesistenti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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