Sentenza n. 2285/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43784 presentata in data 22 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato Universidad Europea - Spagna in data 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., azione avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere sulla domanda presentata il 22 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un'università spagnola il 10 aprile 2025. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta definizione del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha interpretato l'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007 nel senso che l'amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché alla data di proposizione del ricorso non risultava adottato alcun provvedimento espresso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenuto conto del carattere massivo dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Fondano l'azione contro il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
L'autorità competente deve adottare il provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022
Rileva per la denominazione dell'autorità competente, già individuata nel soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e oggi denominata Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio-inadempimento, la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere richiede e, al contempo, è dimostrata dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Qualora l'autorità competente richieda integrazioni documentali, il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli professionali dei docenti può arrivare al massimo a quattro mesi dalla presentazione dell'istanza.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
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