Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 20/2000

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali.

Normativa regionaleL.R. FVG 20/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 20/2000 interviene su vincolo idrogeologico, riduzione di bosco, definizione di bosco, contributi forestali, pianificazione e gestione dei boschi, teleferiche e regime sanzionatorio. Introduce anche norme transitorie su opere forestali, personale e spese 2000-2002. Alcune misure sono legate a scadenze specifiche (31/12/2000, 2001-2002, 6 mesi dall’entrata in vigore) e risultano oggi in larga parte storiche.

Semplificazione amministrativa e disciplina forestale regionale

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la disciplina forestale in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 20 del 2000 riorganizza diversi profili della materia forestale e idrogeologica, semplificando procedimenti autorizzativi, aggiornando la nozione di bosco, disciplinando compensazioni e contributi e introducendo un sistema di pianificazione e gestione forestale più strutturato. Molte disposizioni sono legate a termini o a spese di esercizi ormai conclusi.

Semplificazione del vincolo idrogeologico e dei procedimenti autorizzativi

La legge esclude dal vincolo idrogeologico alcune zone omogenee già individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali: zone A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O e P. Esclude inoltre dalla preventiva autorizzazione i lavori di somma urgenza, imponendo però la comunicazione immediata all’Ispettorato forestale competente e l’invio entro 30 giorni di una perizia sommaria.

Per gli interventi nelle zone omogenee richiamate, dopo l’entrata in vigore della legge è richiesta una verifica geologica documentata, che attesti la sicurezza dell’intervento rispetto a stabilità dei luoghi, deflusso delle acque superficiali e fenomeni carsici. È inoltre consentita, per concrete necessità esecutive, una certa difformità rispetto al progetto autorizzato, se non pregiudica gli aspetti idrogeologici.

Nel territorio regionale non si applica la disciplina statale che impone la pubblicazione all’albo pretorio della domanda di autorizzazione e del relativo provvedimento.

Riduzione della superficie a bosco e compensazioni

L’autorizzazione alla riduzione di superficie boscata richiede, di regola, un intervento compensativo mediante rimboschimenti, impianti arborei o verde ornamentale su superficie equivalente, oppure il miglioramento di boschi esistenti su superficie almeno doppia di quella ridotta. Per opere pubbliche o di interesse pubblico la compensazione e la cauzione non sono richieste.

Nel solo territorio montano regionale, con esclusione dell’area della Comunità montana del Carso, per riduzioni inferiori a 2.000 mq è ammesso, in alternativa alla compensazione, il versamento di una quota pari a lire 7.000.000 per ettaro, previa autorizzazione. Il versamento compensativo non è ammesso per richieste dello stesso soggetto relative ad aree contigue già autorizzate nei due anni precedenti.

La cauzione a garanzia dei lavori compensativi può essere prestata con deposito presso la Tesoreria regionale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Esclusioni e deroghe alla nozione di bosco

Sono escluse dal divieto di riduzione di formazioni boschive anche le aree ubicate sulle sponde e nelle golene dei corsi d’acqua quando ricomprese in interventi di regimazione idraulica, straordinaria o di ordinaria manutenzione, approvati dalle autorità competenti.

La legge aggiorna la nozione di bosco e le esclusioni, prevedendo tra l’altro che non siano considerate bosco:

  • i terreni abbandonati in fase di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di 10 anni dall’accertamento;
  • le formazioni arboree cresciute negli alvei soggetti a piene ricorrenti con tempo di ritorno di 30 anni, esclusi i goleni, e sugli argini artificiali con fasce di rispetto fino a 4 metri;
  • in deroga, i prati abbandonati nel solo territorio montano, anche se rimboschiti da più di 10 anni, quando l’originaria coltura a prato risulti dai documenti catastali e l’area sia individuata nello strumento urbanistico comunale;
  • le superfici non boscate individuate dai piani di gestione forestale.

Contributi per impianti, rimboschimenti e pioppeti

Per gli impianti finanziati ai sensi della legge regionale 65/1976, i beneficiari non possono effettuare trasformazioni colturali sui terreni oggetto dell’impianto per 8 anni nel caso del pioppo e per 15 anni per le altre specie. Il termine decorre dalla dichiarazione di impianto, da trasmettere all’Ispettorato forestale competente.

L’erogazione dei contributi avviene a misura, dopo collaudo e accertamento dell’ultimazione dei lavori; può essere concessa un’anticipazione sulla base di uno stato di avanzamento del 75% della spesa ammissibile, con successivo saldo a completamento degli interventi.

Per gli interventi regionali o delegati in materia di rimboschimento e pioppeti, i richiedenti possono iniziare i lavori subito dopo la presentazione della domanda, accompagnata da dichiarazione sostitutiva attestante che i lavori non sono iniziati prima della domanda, salvo accertamento già effettuato dall’Ispettorato.

Gestione delle opere forestali e acquisizione dei sedimi

In attesa del riordino delle Comunità montane, la Direzione regionale delle foreste assume l’ultimazione e la manutenzione delle opere di viabilità forestale delegate fino al 31 dicembre 1988 e delle opere di sistemazione idraulico-forestale affidate in concessione fino al 25 maggio 1993, dalla data di presa in carico.

Le Comunità montane devono comunque completare le procedure espropriative già avviate alla data di entrata in vigore della legge, quando sia stato chiesto il decreto di esproprio. Devono inoltre trasmettere un quadro ricognitivo delle opere in corso e dei rapporti giuridici ed economici con la Regione; tali atti sono approvati dalla Giunta regionale.

Per le acquisizioni dei sedimi interessati, gli Ispettorati forestali frazionano i terreni, stimano i valori e pubblicano un avviso sul BUR e all’albo pretorio per 60 giorni. Trascorsi 30 giorni dall’inserzione all’albo pretorio, la Giunta prende atto dell’acquisizione a titolo originario a favore della Regione delle aree e delle opere, depositando il valore stimato presso la Tesoreria regionale a disposizione degli aventi diritto. La deliberazione è registrata e trascritta fiscalmente.

La legge stabilisce inoltre i criteri di valutazione dei sedimi agricoli ed edificabili, richiama il regime fiscale applicabile al pagamento e estende la disciplina anche ad altre opere pubbliche forestali già affidate ai Consorzi soppressi o eseguite direttamente dalla Direzione regionale.

Pianificazione forestale e regole di gestione dei boschi

La legge fonda la gestione dei boschi regionali su due livelli di pianificazione:

  • piani di gestione forestale;
  • piani integrati particolareggiati.

La pianificazione è obbligatoria per gli enti pubblici proprietari e facoltativa per i privati. I piani devono ispirarsi alla selvicoltura prossima alla natura, alle tipologie forestali e all’assetto idrogeologico.

Per i boschi non soggetti a pianificazione e ricadenti in terreni vincolati idrogeologicamente, è previsto un regolamento specifico sulla salvaguardia e utilizzazione dei boschi e sulla tutela dei terreni soggetti a vincolo. Tale regolamento disciplina gestione selvicolturale, interventi, criteri dendrometrici, procedure di dichiarazione e autorizzazione per il taglio, tutela idrogeologica e procedure semplificate per modesti cambi di coltura e movimenti di terra che non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia.

Le utilizzazioni boschive devono essere coerenti con i piani oppure, in assenza di essi, con il regolamento. Gli interventi sono eseguiti sulla base di progetti di taglio, denominati progetti di riqualificazione forestale e ambientale, redatti da tecnici agronomi forestali abilitati. I progetti sono esaminati dagli Ispettorati forestali: per i boschi pianificati rilasciano un “visto”, per gli altri un atto di approvazione. Il visto o l’approvazione rendono i progetti esecutivi e assorbono eventuali ulteriori prescrizioni o autorizzazioni.

Sanzioni forestali e controlli

Chi esegue interventi difformi dai progetti o dal regolamento e provoca un danno forestale è punito con una sanzione pari da 2 a 4 volte il valore del danno. Il calcolo si basa su parametri convenzionali per ettaro e tipologia di popolamento, con possibile riferimento al valore economico del progetto e allo scostamento causato dall’illecito.

Chi omette dichiarazioni o autorizzazioni prescritte, oppure commette altre infrazioni previste dal regolamento, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 240.000, ferme restando le ulteriori valutazioni di danno forestale e ambientale.

La riscossione delle sanzioni è affidata al Servizio del Corpo forestale regionale.

Teleferiche forestali e impianti per l’esbosco

Gli impianti di teleferiche bifuni, qualificati come gru a cavo tradizionali o mobili per l’esbosco, sono considerati impianti temporanei e la loro installazione ed esercizio sono di competenza degli Ispettorati forestali.

Per gli impianti permanenti, come teleferiche trifuni e fili a sbalzo, la competenza autorizzatoria resta del Comune, con parere tecnico dell’Ispettorato forestale.

La disciplina specifica è rimessa al regolamento forestale regionale e non si applicano nel territorio regionale le disposizioni statali storiche richiamate dalla legge per tali impianti.

Regolamento attuativo, regime transitorio e normativa statale applicabile

Il regolamento forestale generale previsto dalla legge doveva essere emanato entro il 31 dicembre 2000. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti per la gestione dei boschi e per le aree specifiche, continua ad applicarsi la normativa statale richiamata espressamente dalla legge.

Per la tutela delle aree forestali non soggette a vincolo idrogeologico, dei boschi planiziali e ripariali, la Giunta regionale doveva approvare entro 6 mesi un regolamento specifico sulla gestione sostenibile; le violazioni sono sanzionate secondo il medesimo schema previsto per danni e infrazioni forestali.

La legge richiama inoltre la normativa statale e regionale in materia di beni culturali e ambientali, applicabile in quanto compatibile.

Personale forestale, contratti di lavoro e assegnazioni operative

Gli operai assunti con contratto di diritto privato dall’Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere assegnati alla Direzione regionale delle foreste per esigenze operative, mantenendo il rapporto di lavoro e venendo utilizzati secondo la disciplina regionale sul personale operaio.

La legge rimodula la disciplina del personale operaio in materia di qualifiche, contratti collettivi, direttore di cantiere, assicurazioni e integrazione regionale del contratto. Per il personale già in servizio presso gli Ispettorati forestali al 24 novembre 1998, l’eventuale differenza retributiva rispetto al nuovo inquadramento è mantenuta come assegno personale riassorbibile.

Per il personale assegnato alla Direzione regionale delle foreste si applicano, a seconda dei lavori svolti, il CCNL dell’edilizia e affini oppure quello per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Valorizzazione economica del patrimonio forestale

La Regione e gli enti pubblici proprietari di boschi possono valorizzare il patrimonio forestale mediante:

  • vendita diretta dei lotti boschivi, come vendita di piante in piedi;
  • affidamento dei lavori di utilizzazione a ditte qualificate e successiva vendita del legname tondo;
  • contratti di commissione per la commercializzazione del legname;
  • concessione della gestione completa del ciclo di utilizzazione e commercializzazione.

Per la vendita delle piante in piedi i proprietari pubblici possono ricorrere alla trattativa privata. Gli affidamenti alle ditte qualificate nel territorio montano seguono le regole richiamate dalla legge nazionale per le zone montane. I mandati a vendere e le concessioni possono essere affidati anche a società, pure private, alle quali i proprietari aderiscano o ad altre società.

La legge stanzia risorse per gli anni 2001 e 2002 per tali finalità, ma si tratta di una programmazione finanziaria già conclusa.

Biotopi naturali, aree protette ed ERSA

Per i biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale dell’Amministrazione regionale sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili. Le opere possono essere affidate in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio si trova il biotopo.

Sono poi modificate alcune disposizioni della legge regionale sulle aree protette, prevedendo che alcune opere di preminente interesse pubblico, o anche privato se finalizzate alla regimazione delle acque o all’approvvigionamento idrico per attività produttive in atto, possano essere assentite con parere vincolante della Giunta regionale entro 60 giorni; decorso tale termine, l’opera si intende assentita. Sono inoltre previste deroghe a prescrizioni dei piani attuativi con delibera di Giunta per le stesse finalità.

La legge dispone anche il trasferimento al patrimonio dell’Amministrazione regionale di alcuni immobili dell’ERSA situati nella Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.

Rapporti con PROMOTUR e presenza del Corpo forestale

La Direzione regionale delle foreste può stipulare accordi o convenzioni, anche pluriennali, con PROMOTUR SpA per l’utilizzo di personale in divisa del Corpo forestale sulle piste da sci, per prevenzione, monitoraggio sicurezza, verifica apertura e chiusura piste e primo soccorso.

PROMOTUR sostiene i costi di attrezzature, vestiario, preparazione e aggiornamento del personale. Il personale impiegato è considerato in servizio a tutti gli effetti e, se spettanti, gli sono riconosciuti missione e straordinario. La Direzione deve assicurare rotazione adeguata e continuità del servizio negli uffici di provenienza.

La Direzione può inoltre autorizzare la partecipazione di personale forestale a manifestazioni sportive o di settore, anche all’estero, con analogo trattamento economico se dovuto.

Oneri finanziari e spese autorizzate

La legge contiene numerose autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale per specifiche finalità, tra cui:

  • manutenzione e presa in carico di opere forestali;
  • valorizzazione del patrimonio forestale;
  • transazioni per contenziosi relativi a opere dei Consorzi di bonifica.

Si tratta di stanziamenti riferiti al bilancio 2000-2002 e ad annualità come il 2000, il 2001 e il 2002, quindi di contenuto ormai storico e non operativo per l’uso attuale, se non per ricostruzione normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.