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Sentenza

Sentenza n. 1616/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale che disponeva la revoca della concessione e il recesso dal contratto per contestati inadempimenti contrattuali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa concessionaria ha impugnato la determinazione con cui il Comune aveva revocato la concessione delle strutture ricettive comunali in località Novacco e disposto il recesso dal contratto. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990, sostenendo il mancato rispetto delle garanzie partecipative e del preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto l'illegittimo esercizio del potere pubblicistico di revoca per risolvere controversie attinenti all'esecuzione del contratto, anziché l'eventuale azione di risoluzione contrattuale; il difetto di motivazione in ordine a sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto; l'omessa ponderazione dell'interesse pubblico con l'affidamento maturato dalla società; nonché l'insussistenza degli inadempimenti contestati. In particolare, quanto al canone, ha richiamato l'accordo transattivo del 2020, secondo cui il pagamento sarebbe decorso soltanto dopo un anno dall'effettiva agibilità dei locali, che il Comune avrebbe dovuto rendere idonei all'uso. Quanto al gruppo elettrogeno, ha sostenuto che il Comune si era impegnato a fornirlo con la deliberazione di giunta comunale n. 47 del 6 agosto 2024. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che l'atto era intervenuto dopo la conclusione della gara e riguardava contestati inadempimenti nella fase esecutiva del rapporto concessorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione e disponendo che il giudizio possa essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha osservato che, esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, le controversie relative al contenuto del rapporto, all'adempimento delle obbligazioni e allo scioglimento anticipato del contratto appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria, salvo che l'amministrazione eserciti uno specifico potere autoritativo previsto dalla legge incidente sulla procedura di affidamento o sulla fase esecutiva. Nel caso concreto, la determinazione era successiva all'aggiudicazione e alla stipula del contratto e fondava la revoca e il recesso esclusivamente sul mancato pagamento del canone e sulla mancata installazione delle apparecchiature elettriche. La controversia richiedeva quindi l'accertamento di reciproci inadempimenti e l'interpretazione del contratto originario, dell'accordo transattivo del 2020 e degli atti successivi, ossia questioni inerenti a un rapporto paritetico e a posizioni di diritto soggettivo. La qualificazione formale dell'atto come "revoca" non è stata ritenuta decisiva: il nomen iuris non attribuisce natura autoritativa a un atto che, nella sostanza, dispone lo scioglimento del rapporto per contestato inadempimento contrattuale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    Norme invocate dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative e del preavviso di rigetto; il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo declinato la giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario individuato come munito di giurisdizione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito.

Massime di principio

  • Una volta conclusa la procedura pubblicistica di scelta del concessionario e stipulato il contratto, le controversie relative all'interpretazione del rapporto, all'adempimento delle obbligazioni e ai relativi effetti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo l'esercizio di uno specifico potere autoritativo previsto dalla legge.
  • La determinazione unilaterale con cui l'amministrazione dispone la revoca della concessione o il recesso dal contratto per contestati inadempimenti del concessionario attiene, nella sostanza, alla fase esecutiva del rapporto e incide su diritti soggettivi; pertanto, la relativa controversia spetta al giudice ordinario, anche se l'atto è formalmente qualificato come provvedimento amministrativo.
  • Il nomen iuris attribuito dall'amministrazione all'atto non è decisivo ai fini del riparto di giurisdizione: occorre considerare la sostanza della controversia e verificare se essa riguardi l'esercizio di un potere autoritativo oppure l'accertamento di obblighi contrattuali e di reciproci inadempimenti in un rapporto paritetico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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