Ordinanza n. 223/2026 - Pescara, Sezione 1
per la ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vasto n. 15/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto n. 15/2024
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vasto n. 15/2024. Il Ministero ha riferito, mediante una relazione dell'amministrazione, che la sentenza sarebbe stata integralmente eseguita dalla competente Direzione generale, tramite SOGEI, mediante accredito sul borsellino elettronico della ricorrente, effettuato il 12 gennaio 2026. Tuttavia, alla camera di consiglio del 13 marzo 2026 nessuna delle parti era presente e la resistente non ha prodotto documentazione comprovante l'effettivo pagamento. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'asserita omessa contestazione della ricorrente non poteva essere valorizzata, poiché risultava dalla relazione amministrativa e non da una deduzione della difesa tecnica del Ministero.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile cessazione della materia del contendere, qualora il pagamento sia stato effettuato dopo la proposizione del ricorso, oppure l'inammissibilità del ricorso, qualora il pagamento sia intervenuto anteriormente alla sua proposizione. Ha assegnato alle parti i termini di legge per il deposito di memorie sul punto e ha ordinato alla parte resistente di documentare l'avvenuto pagamento. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
possibile causa di cessazione della materia del contendere o inammissibilità
La disposizione è stata utilizzata dal Collegio per rilevare d'ufficio una possibile questione decisiva, sottoponendola al contraddittorio delle parti prima della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'allegazione dell'amministrazione di avere eseguito il giudicato non è sufficiente, se non accompagnata dalla prova documentale dell'effettivo adempimento, quando tale prova sia contestata o comunque necessaria per definire il giudizio.
- Il giudice amministrativo non può fondare la decisione sulla mera omessa contestazione della parte privata quando l'informazione sull'adempimento proviene da una relazione dell'amministrazione e non da una specifica deduzione della sua difesa tecnica.
- L'esecuzione del giudicato intervenuta prima della proposizione del ricorso può determinare l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza; l'esecuzione intervenuta successivamente può invece determinare la cessazione della materia del contendere, previa verifica documentale e nel rispetto del contraddittorio.
- Quando rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità o di cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
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