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Sentenza

Sentenza n. 10232/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio del 11.11.2025, protocollo n. 20250025322; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202515569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato d’Italia a Istanbul

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per frequentare un corso biennale presso un istituto di design italiano. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sul precedente rigetto di una richiesta di ingresso per turismo da parte delle autorità norvegesi, sulla distanza temporale dal conseguimento della laurea e sull’insufficienza delle risorse finanziarie dello sponsor, individuato nel padre. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 4, commi 2 e 3, del testo unico immigrazione, della normativa regolamentare e della circolare MUR 2025/2026, nonché della direttiva 2004/114/CE e del decreto interministeriale n. 850/2011; ha contestato il difetto di istruttoria, sostenendo di disporre di un deposito bancario superiore alla soglia prevista e della garanzia economica del padre. Ha inoltre dedotto eccesso di potere, irragionevolezza, manifesta illogicità e difetto di motivazione, in relazione al precedente diniego norvegese e alla risalenza del titolo di studio, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti per il mancato svolgimento del colloquio preliminare.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha annullato il diniego ritenendo fondati il difetto di istruttoria e il correlato difetto di motivazione. Quanto al precedente diniego norvegese e al tempo trascorso dal conseguimento del diploma, il provvedimento non esplicitava in modo chiaro ed esaustivo le autonome valutazioni dell’Amministrazione né gli elementi concreti posti a fondamento della reiezione. Il mancato colloquio, pur non essendo obbligatorio, assumeva rilievo nel valutare la completezza dell’istruttoria. Il giudice ha inoltre ritenuto non ragionevole fondare il diniego sulla mera risalenza del titolo, considerato anche che il titolo conseguito in Turchia era attinente al corso di studi da frequentare in Italia. Sotto il profilo economico, il TAR ha rilevato che il richiedente aveva documentato un deposito superiore a 12.000 euro, eccedente la soglia di 10.386 euro prevista dalla tabella A della direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000, e che tale disponibilità doveva essere valutata congiuntamente alle risorse del padre garante. La documentazione prodotta in giudizio attestava, inoltre, redditi mensili del padre variabili tra circa 8.000 e 10.000 euro e ulteriori disponibilità patrimoniali. L’Amministrazione non aveva efficacemente controdedotto a tali elementi. Il TAR ha quindi ordinato il riesame definitivo dell’istanza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo e dei principi di buona fede e correttezza, al fine di consentire, in assenza di ulteriori fattori ostativi, l’immatricolazione per l’anno accademico 2025-2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998

    Disciplina i presupposti per l’ingresso dello straniero, compreso l’ingresso per motivi di studio, e il possesso dei mezzi di sussistenza; il giudice richiama la disposizione quale base normativa del procedimento di visto.

  • art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente quale parametro regolamentare della disciplina del visto e della verifica dei relativi presupposti.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente quale ulteriore disposizione regolamentare applicabile alla procedura di ingresso per studio.

  • Direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000, tabella A

    La soglia di disponibilità finanziaria prevista per il procedimento è stata individuata dal giudice in 10.386 euro; il deposito documentato dal richiedente, superiore a 12.000 euro, eccede tale importo.

  • circolare MUR del 15 aprile 2025

    Il paragrafo 8 consente l’immatricolazione con riserva fino al mese di giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di visto.

  • art. 4 decreto interministeriale n. 850/2011

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei visti per studio.

  • direttiva 2004/114/CE

    Richiamata dal ricorrente quale disciplina europea applicabile all’ingresso e al soggiorno per motivi di studio.

Massime di principio

  • Il diniego di visto per motivi di studio deve esplicitare le autonome valutazioni dell’autorità consolare e gli elementi concreti che rendono ostativo ciascun fattore valorizzato; il mero richiamo a un precedente diniego di altro Stato o alla distanza temporale dal conseguimento del titolo di studio non è sufficiente senza una motivazione specifica e verificabile.
  • La risalenza del titolo di studio non può costituire, di per sé sola, motivo ragionevole di diniego quando il titolo è attinente al percorso formativo che il richiedente intende intraprendere in Italia; l’Amministrazione deve chiarire perché tale circostanza evidenzi concretamente l’insussistenza dei presupposti per il visto.
  • La verifica dei mezzi economici per il visto di studio deve considerare complessivamente le disponibilità del richiedente e quelle del garante familiare, valutando la documentazione finanziaria prodotta in modo effettivo e non atomistico.
  • Il deposito bancario effettuato in prossimità della domanda di visto non è, di per sé, indice ostativo: in assenza di redditi propri, può essere stato costituito proprio per comprovare la disponibilità della provvista necessaria all’ingresso e al soggiorno.
  • Quando il provvedimento di diniego risulta viziato da istruttoria e motivazione insufficienti, il giudice può annullarlo e imporre il riesame entro un termine determinato, vincolando l’Amministrazione alla rivalutazione concreta degli elementi indicati nella decisione e al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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