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Sentenza

Sentenza n. 2144/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento a) del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno subordinato emesso dalla Questura di Roma in data 28 maggio 2025 e notificato al -OMISSIS- in data 16 giugno 2025; b) del provvedimento di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dalla ditta-OMISSIS- a favore del -OMISSIS- nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma in data 19 giugno 2025 e notificato in pari data; c) di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi siano comunque posti in rapporto di correlazione.

Giustizia amministrativa202509155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento questorile di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso nell'ambito della procedura flussi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma che aveva dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva revocato il nulla osta e respinto la domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da un datore di lavoro nell'ambito della procedura flussi. In sede cautelare, il TAR aveva rilevato, quanto al provvedimento prefettizio, che l'Amministrazione aveva contestato il requisito economico del datore di lavoro senza averlo previamente evidenziato nel preavviso di revoca, impedendo al ricorrente di esercitare pienamente le proprie difese in sede procedimentale. Il TAR aveva inoltre ritenuto necessaria una rivalutazione del requisito reddituale dell'impresa considerando, oltre al reddito imponibile, anche fatturato, numero dei dipendenti, tipologia dell'attività e regolarità contributiva. Quanto al provvedimento questorile, la domanda cautelare era stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

A seguito dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha convocato le parti e, il 20 gennaio 2026, ha rilasciato il nulla osta alla richiesta del permesso di soggiorno presso la Questura, mediante l'ordinario kit postale. Il rilascio del nulla osta ha determinato il venir meno dell'interesse attuale alla decisione di annullamento degli atti impugnati; il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha tuttavia applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che le spese dovessero gravare sull'Amministrazione in considerazione delle ragioni che avevano determinato l'accoglimento cautelare ai fini del riesame, e ha condannato le amministrazioni resistenti al pagamento di euro 750,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentità la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa instaurazione del contraddittorio sulla possibile definizione camerale.

  • art. 26 c.p.a.

    spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 26 cod. proc. amm.

    Consente la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 91 c.p.c.

    spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 26 cod. proc. amm. e art. 91 c.p.c.

    Rileva quale criterio generale per porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente.

  • art. 93 c.p.c.

    da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente, in qualità di antistatario

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e del datore di lavoro.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un comportamento o un nuovo atto che soddisfa sostanzialmente l'interesse perseguito con l'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più attuale l'utilità dell'annullamento degli atti originariamente impugnati.
  • La mancata indicazione, nel preavviso di revoca, di uno specifico profilo ostativo successivamente posto a fondamento del provvedimento finale può ledere il diritto di partecipazione e di difesa procedimentale dell'interessato.
  • Nella valutazione del requisito economico del datore di lavoro nell'ambito della procedura di ingresso per lavoro subordinato, l'Amministrazione deve considerare il complesso degli elementi rilevanti, non limitandosi al solo reddito imponibile, inclusi fatturato, numero dei dipendenti, tipologia dell'attività svolta e regolarità contributiva.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base delle ragioni che hanno determinato la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzo

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