Cassazione Civile, Ordinanza n. 28612/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva presentato nel 2014 un'istanza di rimborso del 60% delle somme versate a titolo di IRPEF e addizionale regionale per gli anni d'imposta interessati dai benefici previsti dalla normativa emergenziale per i residenti nel c.d. cratere sismico del Molise. L'Ufficio aveva rigettato l'istanza perché ritenuta tardiva. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973 e non quello dell'art. 21 d.lgs. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che: a) il diritto al rimborso non derivava da un versamento originariamente indebito, ma era sorto solo con la sopravvenienza normativa che aveva introdotto il beneficio; b) perciò il termine applicabile era quello biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, decorrente dalla data di insorgenza del diritto alla restituzione (indicata nel 29 novembre 2008); c) l'istanza del 26 giugno 2014 era quindi tardiva; d) l'istanza del 2004 di sospensione dei tributi non poteva rilevare perché riguardava un beneficio diverso e anteriore alla nascita del diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nelle ipotesi in cui l'indebito derivi da una normativa sopravvenuta rispetto al pagamento, non si applica il termine quadriennale di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973, riservato ai versamenti non dovuti fin dall'origine, ma il termine decadenziale biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione. Poiché il diritto al rimborso era sorto nel 2008 e la domanda era stata proposta solo nel 2014, l'istanza era tardiva. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'intimata; quelle dei gradi di merito sono state compensate per l'incertezza della questione all'epoca della proposizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato il parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per censurare l'erronea applicazione delle norme sul termine di decadenza per il rimborso.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
costituisce la disciplina residuale e di chiusura per le domande di rimborso quando il diritto alla restituzione sorge dopo il pagamento; il termine è biennale e decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.
art. 38 d.P.R. 23 settembre 1973, n. 602
termine di quarantotto mesi
si applica ai versamenti non dovuti fin dall'origine, non alle ipotesi in cui il diritto al rimborso nasca successivamente per effetto di una normativa sopravvenuta.
art. 384 c.p.c.
la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo.
art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185 del 2008
in vigore dal 29 novembre 2008
è la disposizione che ha introdotto il beneficio fiscale da cui è derivato il diritto alla restituzione.
L. n. 2 del 2009
conversione del d.l. n. 185 del 2008
ha convertito la disciplina emergenziale che riconosceva il beneficio fiscale ai residenti nel cratere sismico.
d.P.C.M. n. 3354 del 2004
richiamato solo per escludere rilievo alla precedente istanza di sospensione dei tributi, considerata diversa dal beneficio di rimborso azionato.
Massime di principio
- Quando il diritto al rimborso d'imposta nasce da una norma sopravvenuta rispetto al pagamento, non opera il termine di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973, ma il termine biennale residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.
- L'art. 38 d.P.R. 602/1973 disciplina i soli casi di versamenti non dovuti ab origine; se la non debenza deriva da un fatto normativo successivo, il dies a quo coincide con la data di insorgenza del presupposto restitutorio.
- Ai fini della decadenza per il rimborso, non rilevano istanze o domande aventi oggetto diverso, anche se riferite al medesimo rapporto tributario, quando siano anteriori alla nascita del diritto fatto valere.
- Quando la questione è di puro diritto e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
- Nelle controversie su termini decadenziali per rimborso di imposte, il giudice deve individuare con precisione il momento di insorgenza del diritto alla restituzione per determinare correttamente il dies a quo.
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