Ordinanza n. 2186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00829/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, n. 829/2026, di parziale accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (società appellante)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda una somma richiesta dal Comune di Milano a titolo di conguaglio, comprensiva di una parte qualificata come credito liquido ed esigibile e di una parte ancora soggetta a ricalcolo per la monetizzazione dei parcheggi. Il giudice non espone gli specifici motivi di appello, ma valuta esclusivamente la domanda cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a., ravvisando il periculum in mora in relazione all'entità della somma richiesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente, nei sensi indicati in motivazione, la domanda incidentale di sospensione della sentenza impugnata. La sospensione è limitata alla parte del credito liquida ed esigibile; resta esclusa la parte della somma oggetto di ricalcolo per la monetizzazione dei parcheggi. L'efficacia cautelare è subordinata alla prestazione, da parte della società appellante, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di una garanzia bancaria o assicurativa idonea, con clausola a prima richiesta, per un importo pari alla parte del credito liquida ed esigibile. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti. Il fascicolo deve essere sottoposto al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza proposta in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il periculum in mora può essere ravvisato nell'entità della somma richiesta dall'amministrazione e può giustificare la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata limitatamente alla parte del credito liquida ed esigibile.
- La sospensione cautelare può essere esclusa per la parte della pretesa amministrativa ancora soggetta a ricalcolo, quando tale componente non presenta allo stato i caratteri della liquidità e dell'esigibilità.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere subordinato alla prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma oggetto della sospensione, quale misura di bilanciamento tra la tutela cautelare dell'appellante e la salvaguardia della pretesa dell'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →