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Ordinanza

Ordinanza n. 2186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00829/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, n. 829/2026, di parziale accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società appellante)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda una somma richiesta dal Comune di Milano a titolo di conguaglio, comprensiva di una parte qualificata come credito liquido ed esigibile e di una parte ancora soggetta a ricalcolo per la monetizzazione dei parcheggi. Il giudice non espone gli specifici motivi di appello, ma valuta esclusivamente la domanda cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a., ravvisando il periculum in mora in relazione all'entità della somma richiesta.

La decisione

Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente, nei sensi indicati in motivazione, la domanda incidentale di sospensione della sentenza impugnata. La sospensione è limitata alla parte del credito liquida ed esigibile; resta esclusa la parte della somma oggetto di ricalcolo per la monetizzazione dei parcheggi. L'efficacia cautelare è subordinata alla prestazione, da parte della società appellante, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di una garanzia bancaria o assicurativa idonea, con clausola a prima richiesta, per un importo pari alla parte del credito liquida ed esigibile. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti. Il fascicolo deve essere sottoposto al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza proposta in appello.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il periculum in mora può essere ravvisato nell'entità della somma richiesta dall'amministrazione e può giustificare la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata limitatamente alla parte del credito liquida ed esigibile.
  • La sospensione cautelare può essere esclusa per la parte della pretesa amministrativa ancora soggetta a ricalcolo, quando tale componente non presenta allo stato i caratteri della liquidità e dell'esigibilità.
  • L'accoglimento della domanda cautelare può essere subordinato alla prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma oggetto della sospensione, quale misura di bilanciamento tra la tutela cautelare dell'appellante e la salvaguardia della pretesa dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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