Sentenza n. 988/2026 - Catanzaro, Sezione 1
avverso e per l'annullamento previa sospensione dell’esecuzione A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: a) della comunicazione della Questura di Cosenza, Divisione P.A.S., proto collo n. -OMISSIS- del 25/2/2022 ex art. 10 bis L. 241/1990, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza volta al rilascio della licenza per l’esercizio delle scommesse e di avvio del relativo procedimento; b) del decreto del Questore di Cosenza del -OMISSIS-, Divisione P.A.S. - Cat. -OMISSIS-, protocollo in uscita n. -OMISSIS- del 14/3/2022, notificato in data 14/3/2022, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente di rilascio di licenza per l’esercizio di agenzia di scommesse in -OMISSIS- alla -OMISSIS- di cui all’art. 10 comma 9 octies D.L. 2/3/2012 n. 16 convertito con modificazioni in L. 26/4/2012 n. 44; c) per quanto possa necessitare, della Circolare del Ministero dell’Interno del 30/10/1996 n. 559/C.17634.12982(23) pubblicata in G.U. n. 277 del 26/11/1996 richiamata nella comunicazione impugnata sub a); d) del decreto del Questore di Cosenza del 24/3/2022, Divisione P.A.S. - Cat. -OMISSIS-, protocollo in uscita n. -OMISSIS- del 28/3/2022, notificato in data 3/4/2022, con il quale è stato revocato il diniego adottato in data 9/3/2022 e, contestualmente, è stata comunque respinta l’istanza del ricorrente di rilascio di licenza per l’esercizio di agenzia di scommesse in -OMISSIS- alla -OMISSIS- di cui all’art. 10 comma 9 octies D.L. 2/3/2012 n. 16 convertito con modificazioni in L. 26/4/2012 n. 44; e) di tutti gli accertamenti, verbali, rapporti, pareri e atti istruttori, comunque denominati, sottesi agli impugnati provvedimenti di diniego; f) di ogni altro atto presupposto, coordinato, connesso e/o conseguenziale; nonché per la condanna della intimata Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza della illegittimità dei gravati provvedi menti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 giugno 2022: a) della comunicazione della Questura di Cosenza, Divisione P.A.S., protocollo n. -OMISSIS- del 25/2/2022 ex art. 10 bis L. 241/1990, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza volta al rilascio della licenza per l’esercizio delle scommesse e di avvio del relativo procedimento; b) del decreto del Questore di Cosenza del -OMISSIS-, Divisione P.A.S. - Cat. -OMISSIS-, protocollo in uscita n. -OMISSIS- del 14/3/2022, notificato in data 14/3/2022, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente di rilascio di licenza per l’esercizio di agenzia di scommesse in -OMISSIS- alla -OMISSIS- di cui all’art. 10 comma 9 octies D.L. 2/3/2012 n. 16 convertito con modificazioni in L. 26/4/2012 n. 44; c) per quanto possa necessitare, della Circolare del Ministero dell’Interno del 30/10/1996 n. 559/C.17634.12982(23) in G.U. n. 277 del 26/11/1996 richiamata nella comunicazione impugnata sub a); d) del decreto del Questore di Cosenza del 24/3/2022, Divisione P.A.S. - Cat. -OMISSIS-, protocollo in uscita n. -OMISSIS- del 28/3/2022, notificato in data 3/4/2022, con il quale è stato revocato il diniego adottato in data 9/3/2022 e, contestualmente, è stata comunque respinta l’istanza del ricorrente di rilascio di licenza per l’esercizio di agenzia di scommesse in -OMISSIS- alla -OMISSIS- di cui all’art. 10 comma 9 octies D.L. 2/3/2012 n. 16 convertito con modificazioni in L. 26/4/2012 n. 44; e) di tutti gli accertamenti, verbali, rapporti, pareri e atti istruttori, comunque denominati, sottesi agli impugnati provvedimenti di diniego; f) di ogni altro atto presupposto, coordinato, connesso e/o conseguenziale; nonché per la condanna della intimata Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza della illegittimità dei gravati provvedi menti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del Questore di Cosenza relativi al rilascio della licenza per l'esercizio di un'agenzia di scommesse, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e i provvedimenti con i quali il Questore di Cosenza aveva respinto l'istanza di rilascio della licenza per l'esercizio di un'agenzia di scommesse, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha inoltre impugnato, ove necessario, la circolare ministeriale richiamata dall'amministrazione e gli atti istruttori presupposti. L'amministrazione resistente aveva chiesto il rigetto dell'istanza cautelare e la declaratoria di inammissibilità o irricevibilità del ricorso ovvero il suo rigetto nel merito. L'istanza cautelare era stata respinta con ordinanza del 28 luglio 2022. Nelle more del giudizio, la Questura ha rilasciato la licenza richiesta; per tale ragione il ricorrente ha dichiarato, prima della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nelle more del giudizio l'amministrazione ha rilasciato la licenza richiesta e il ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha precisato che, fino al momento della trattazione della causa, la parte dispone dell'azione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione; in applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate. La pronuncia sulle spese contenuta nell'ordinanza cautelare è stata dichiarata efficace anche dopo la definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi, ma la sentenza non ne esamina la legittimità nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel quadro normativo della decisione, senza ulteriore interpretazione autonoma.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina le modalità dell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato, nella quale la causa è stata trattata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle persone menzionate.
Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo e non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- Il rilascio nelle more del giudizio del titolo o dell'autorizzazione richiesta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del precedente diniego, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
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