Sentenza n. 262/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1819/2022 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 24.5.2022 (rep. n. 2575/2022).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1819/2022, recante condanna al pagamento di € 79.500,00 oltre rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, passata in giudicato, con la quale il Comune di Serre era stato condannato, in solido con altra amministrazione, al pagamento di € 79.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell’illecito, accertato per la prima volta l’8 gennaio 2011, fino al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’avvenuta notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente mancata ottemperanza. Ha chiesto l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato il 24 novembre 2023 ai fini dell’intimazione ad adempiere e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre rilevato la mancata esecuzione del titolo mediante il pagamento delle somme dovute, in assenza di contestazioni dell’amministrazione. Ha ordinato al Comune di corrispondere al ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, € 79.500,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell’illecito fino al saldo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese le modifiche di bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e il reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato, fermo il rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 159, comma 5, t.u.e.l. Ha posto le spese di lite a carico del Comune, liquidandole in € 1.500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione è condizione per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 159, comma 5, d.lgs. 267/2000
I provvedimenti adottati dal commissario ad acta nell’ottemperanza devono rispettare i limiti relativi alle somme impignorabili individuate dai commi 2 e 3 della disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata esecuzione, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine congruo.
- L’assenza di disponibilità di cassa o l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato di pagamento; l’amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per reperire e corrispondere le somme dovute.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla richiesta dell’interessato che attesti la scadenza del termine assegnato e la perdurante inerzia dell’amministrazione.
- Il commissario ad acta, nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, può essere incaricato di compiere le operazioni contabili e amministrative necessarie, comprese l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle risorse, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 159 t.u.e.l.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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