Sentenza n. 513/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza - della sentenza n. 1708/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 02/07/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 pari a euro 2.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1708/2025, relativa all'accredito del beneficio economico per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1708/2025 del Tribunale di Torino, chiedendo che fosse disposto in suo favore l'accredito del beneficio economico complessivo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici indicati e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero resistente aveva adempiuto a quanto statuito dal titolo giudiziale, ma soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza. Non è stata quindi adottata alcuna misura sostitutiva né nominato un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero resistente, poiché l'adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
- Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché la condotta successiva ha reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 513/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →