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Sentenza

Sentenza n. 513/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza - della sentenza n. 1708/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 02/07/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 pari a euro 2.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202503435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1708/2025, relativa all'accredito del beneficio economico per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1708/2025 del Tribunale di Torino, chiedendo che fosse disposto in suo favore l'accredito del beneficio economico complessivo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici indicati e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero resistente aveva adempiuto a quanto statuito dal titolo giudiziale, ma soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza. Non è stata quindi adottata alcuna misura sostitutiva né nominato un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero resistente, poiché l'adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché la condotta successiva ha reso necessaria l'instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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