Cassazione Civile, Ordinanza n. 21713/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di un imprenditore individuale, con rettifica del reddito d'impresa sulla base di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate e conseguente rideterminazione di IRPEF, addizionali, IRAP, IVA e sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento parziale in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.lgs. n. 546/1992, 287 c.p.c. e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva impropriamente corretto un errore materiale nella sentenza. Secondo il ricorrente, l'errore non era percepibile ictu oculi dalla sola lettura del provvedimento, ma emergeva solo dal confronto con un documento del fascicolo (la perizia del CTU), sicché il procedimento di correzione non sarebbe stato utilizzabile.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato, in via preliminare e assorbente, che il ricorrente aveva depositato e notificato atto di rinuncia al ricorso. La rinuncia, essendo compatibile con il rito camerale e tempestiva, ha prodotto l'effetto estintivo del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre compensato le spese, ritenendo che l'effettiva esistenza dell'errore materiale giustificasse tale soluzione, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si riferisce solo a rigetto e inammissibilità, non anche all'estinzione.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma processuale tributaria invocata nel motivo di ricorso per contestare la correzione dell'errore materiale.
art. 287 c.p.c.
Richiamato come base del potere di correzione degli errori materiali; il ricorrente ne contestava l'uso perché l'errore non sarebbe stato percepibile dalla sola sentenza.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel motivo in relazione al giudicato, per sostenere l'erroneità della correzione operata dalla CTR.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicato come vizio processuale dedotto in cassazione.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha affermato che il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione, ma solo ai casi di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e compatibile con la fase camerale, determina l'estinzione del processo senza necessità di esame del merito.
- Il potere di correzione degli errori materiali può essere oggetto di censura, ma nel caso concreto la doglianza resta assorbita se interviene rinuncia al ricorso prima della decisione.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il giudizio di cassazione non opera nei casi di estinzione del processo, essendo limitato ai soli esiti di rigetto o di inammissibilità.
- Quando l'estinzione deriva da rinuncia e la vicenda mostra la concreta esistenza di un errore materiale nel provvedimento impugnato, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
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