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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3354 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Imposta sostitutiva a seguito di rivalutazione dei beni - Pagamento rateale - Maturazione interessi - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la debenza degli interessi e delle sanzioni sulle seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d'impresa. La società sosteneva che, poiché la legge prevedeva espressamente il pagamento in tre rate annuali, le rate versate entro i rispettivi termini legislativi non fossero ancora scadute e, pertanto, non potessero produrre interessi né altri accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della società, ritenendo che sulle rate del 2005 e del 2006, pagate tempestivamente entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, non potessero maturare interessi o altri accessori. Prima della scadenza fissata dalla legge, infatti, l'obbligazione tributaria non poteva considerarsi scaduta e non era sorto il diritto dell'Amministrazione agli interessi. Il secondo motivo della società e il ricorso incidentale dell'Agenzia, relativo alle sanzioni, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 25

    Pagamento "in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006".

    La disposizione stabilisce termini legislativi autonomi per il pagamento delle tre rate. Se ciascuna rata è versata entro il relativo termine, l'obbligazione è adempiuta tempestivamente e non maturano interessi o altri accessori prima della scadenza.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 10, comma 1

    Richiamata dalla contribuente nell'ambito della disciplina dell'imposta sostitutiva e delle modalità di assolvimento dell'obbligazione tributaria; il motivo è risultato assorbito o superato dall'interpretazione dell'art. 2, comma 25, della legge n. 350 del 2003.

  • Codice civile, artt. 1282 e 1284

    Richiamati dalla contribuente con riferimento alla decorrenza e alla misura degli interessi; la questione è rimasta assorbita perché la Corte ha escluso in radice la maturazione degli interessi sulle rate pagate entro i termini di legge.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente.

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la debenza delle sanzioni; il motivo incidentale è stato dichiarato assorbito in seguito all'accoglimento del ricorso principale.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, comma 1

    Richiamato nel motivo incidentale dell'Agenzia in relazione all'esclusione delle sanzioni; la Corte non ha esaminato la questione nel merito perché assorbita.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Richiamato dall'Agenzia con riguardo alla non applicazione delle sanzioni; anche tale questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria prevede espressamente il pagamento rateale con scadenze annuali autonome, ogni rata diventa esigibile solo alla propria scadenza.
  • Il pagamento effettuato entro il termine legislativamente previsto esclude, per quella rata, la maturazione di interessi, sanzioni o altri accessori per il periodo precedente alla scadenza.
  • Non è possibile applicare interessi a una rata tributaria prima che l'obbligazione sia divenuta esigibile, salvo una specifica previsione normativa in senso contrario.
  • In caso di contestazione di interessi su pagamenti rateali, occorre verificare il testo della norma che disciplina la rateazione, distinguendo tra un vero differimento della scadenza e una semplice dilazione di un debito già scaduto.
  • L'accertamento della tempestività del pagamento deve essere effettuato in relazione alla singola rata e al relativo termine previsto dalla legge.

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