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Sentenza

Sentenza n. 3020/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia e ordinato il riesame da parte di una commissione diversamente composta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguarda l’appello del Ministero contro la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso di un ricercatore a tempo determinato avverso il giudizio collegiale di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/N2. Il TAR aveva ritenuto illegittima la composizione della Commissione per la mancata acquisizione dell’attestazione di positiva valutazione dei commissari da parte delle Università di appartenenza, ai sensi degli artt. 6, commi 7 e 8, e 16, comma 3, lett. h), della l. n. 240/2010. Il Ministero ha dedotto che la documentazione esisteva, ma non era stata prodotta in primo grado per omissione difensiva, e che i commissari avevano comunque allegato le attestazioni richieste. Ha inoltre sostenuto che il TAR avesse erroneamente interpretato la disciplina, senza considerare l’interpretazione autentica introdotta dall’art. 1-bis d.l. n. 76/2020, conv. dalla l. n. 120/2020. L’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado: erronea mancata attribuzione di titoli, disparità di trattamento, insufficiente o contraddittoria valutazione delle pubblicazioni e incompatibilità della presidente della Commissione per la partecipazione ai medesimi cicli di dottorato. Il Consiglio di Stato ha esaminato anche l’ammissibilità della produzione documentale tardiva in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della relazione ministeriale e degli allegati attestanti che tutti i commissari avevano prodotto, al momento della candidatura, le attestazioni di positiva valutazione rilasciate dai rispettivi atenei. Sebbene la mancata produzione in primo grado fosse imputabile a un’omissione della difesa erariale, la documentazione è stata considerata indispensabile ai fini della decisione, perché idonea a incidere direttamente sull’unico presupposto su cui il TAR aveva fondato l’annullamento. Il Collegio ha inoltre chiarito che l’art. 1-bis d.l. n. 76/2020 ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 16, comma 3, lett. h), l. n. 240/2010: la valutazione rilevante per l’inserimento nelle liste dei professori sorteggiabili è quella prevista dal secondo periodo dell’art. 6, comma 7, relativa ai criteri oggettivi di verifica dei risultati della ricerca stabiliti dall’ANVUR, e non una distinta valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti da parte dell’ateneo. Le attestazioni hanno natura ricognitiva di requisiti oggettivi e verificabili; la loro produzione tardiva o la loro mancanza formale non determina automaticamente l’illegittimità della Commissione quando sia dimostrato il possesso sostanziale dei requisiti. Gli ulteriori motivi riproposti sono stati respinti. Le valutazioni della Commissione sui titoli non attribuiti sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica, non affette da manifesta illogicità, travisamento o errore macroscopico. La Commissione non era tenuta a ricostruire presuntivamente il collegamento tra attività dichiarate in sezioni diverse della domanda, né la mera contiguità disciplinare dimostrava la pertinenza dei titoli. L’abilitazione conseguita in altro settore non costituiva, di per sé, premio o riconoscimento scientifico nel settore considerato. Il superamento dei valori soglia è stato qualificato come condizione necessaria ma non sufficiente per l’abilitazione, occorrendo anche una valutazione qualitativa delle pubblicazioni. Il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della Commissione in ordine a originalità, rigore metodologico, innovatività, rilevanza e collocazione editoriale, in assenza di vizi manifesti. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata la piena identità delle situazioni e non avendo l’ASN natura concorsuale comparativa in senso stretto. La partecipazione della presidente e del candidato ai medesimi cicli di dottorato non integra, di per sé, incompatibilità, in mancanza di rapporti personali caratterizzati da collaborazione intensa, continuativa ed esclusiva. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile

    La produzione documentale tardiva è stata ammessa perché, pur mancando una causa non imputabile, i documenti erano indispensabili e decisivi per verificare il presupposto fattuale dell’annullamento pronunciato in primo grado.

  • art. 6, comma 7, l. n. 240/2010

    la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7

    La valutazione rilevante è quella basata sui criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR, non una distinta valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti da parte dell’ateneo.

  • art. 16, comma 3, lett. h), l. n. 240/2010

    La disposizione, come interpretata autenticamente dall’art. 1-bis d.l. n. 76/2020, richiede ai fini dell’inserimento nelle liste dei commissari ASN la valutazione prevista dall’art. 6, comma 7, secondo periodo.

  • art. 1-bis d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120

    L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.

    La disposizione ha natura di interpretazione autentica e efficacia retroattiva, selezionando come vincolante il significato della disciplina anteriore riferito ai criteri oggettivi ANVUR sulla ricerca.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale base del comando di riesame mediante Commissione in diversa composizione; tale statuizione è stata superata dalla riforma della sentenza.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito all’appellato di riproporre in appello le censure assorbite dal giudice di primo grado, che il Consiglio di Stato ha esaminato e respinto.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello, un documento tardivamente prodotto può essere ammesso ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. anche quando la mancata produzione in primo grado sia imputabile alla parte, se il documento è indispensabile e decisivo per verificare il presupposto fattuale su cui si fonda la sentenza appellata e non ha natura meramente integrativa o esplorativa.
  • Ai fini dell’inserimento nelle liste dei commissari dell’abilitazione scientifica nazionale, la valutazione richiesta dall’art. 16, comma 3, lett. h), l. n. 240/2010, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1-bis d.l. n. 76/2020, è esclusivamente quella prevista dal secondo periodo dell’art. 6, comma 7, l. n. 240/2010, basata su criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR.
  • Le attestazioni relative alla positiva valutazione dei commissari ASN hanno natura ricognitiva di requisiti oggettivi e verificabili; la loro mancanza formale o produzione tardiva non comporta automaticamente l’illegittimità della Commissione quando il possesso sostanziale dei requisiti sia dimostrato.
  • Il giudizio di abilitazione scientifica nazionale è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, errore macroscopico o violazione delle regole procedimentali, senza rivalutazione sostitutiva del merito scientifico.
  • Il superamento dei valori soglia nell’abilitazione scientifica nazionale è condizione necessaria ma non sufficiente: la Commissione deve valutare anche qualitativamente le pubblicazioni secondo originalità, rigore metodologico, innovatività, rilevanza e collocazione editoriale.
  • La partecipazione del candidato e del commissario ai medesimi cicli di dottorato non determina di per sé incompatibilità; occorrono rapporti di collaborazione intensi, continuativi e sostanzialmente esclusivi, idonei a far sorgere un concreto sospetto di condizionamento della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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