Sentenza n. 1367/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione del decreto dell'11 agosto 2022 notificato al ricorrente il 31 agosto 2022 con cui si rigettava l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo/conversione, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno; di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso alla procedura ivi impugnata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza per ottenere un titolo di soggiorno per lavoro subordinato, documentando inizialmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore edilizio-artigianale. Dopo il preavviso di rigetto, aveva prodotto documentazione relativa a un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, sostenendo che tali elementi sopravvenuti imponessero il rilascio o il rinnovo del permesso ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Con un unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, anche in relazione all'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. L'Amministrazione aveva ritenuto il primo rapporto estraneo ai settori ammessi dalla disciplina dell'emersione e il rapporto domestico privo dell'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro richiesta dalla disciplina applicabile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando le valutazioni già poste a fondamento del rigetto cautelare. Ha ritenuto carenti i presupposti normativi dell'art. 103 d.l. 34/2020 per il rilascio del permesso di soggiorno nell'ambito della procedura di emersione. In particolare, il rapporto di lavoro come imbianchino edile nel settore edilizia-artigianato non rientrava nei settori tassativamente indicati dall'art. 103, comma 3, d.l. 34/2020. Quanto al rapporto di lavoro domestico, il giudice ha rilevato l'assenza dell'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro relativa alla capacità economica del datore e alla congruità delle condizioni di lavoro, richiesta dai commi 15 e 16 della medesima disposizione. L'istruttoria aveva inoltre evidenziato che il rapporto domestico era stato formalizzato il 30 novembre 2021, che non risultava depositata ulteriore documentazione utile anche sul luogo di residenza e che i contributi previdenziali versati riguardavano soltanto il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021. La deduzione dei nuovi elementi ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 non è stata quindi ritenuta idonea a superare la mancanza dei requisiti specifici previsti dalla disciplina dell'emersione. Spese compensate per la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 103, comma 3, d.l. 34/2020
“a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”
La procedura di emersione consente il rilascio del titolo di soggiorno soltanto in relazione ai settori lavorativi indicati dalla disposizione; il lavoro subordinato nel settore edilizio-artigianale non rientra tra quelli ammessi.
art. 103, commi 15 e 16, d.l. 34/2020
“parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate”
Il parere o l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro costituisce presupposto richiesto per la procedura, con riguardo alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni lavorative.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La rilevanza di sopraggiunti nuovi elementi ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso non consente di prescindere dai requisiti specifici previsti dalla disciplina applicabile, tra cui quelli dell'art. 103 d.l. 34/2020.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione ai presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno, ma il motivo è stato respinto per la mancata sussistenza dei requisiti speciali della procedura di emersione.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione disciplinata dall'art. 103 d.l. 34/2020, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone che l'attività lavorativa rientri in uno dei settori tassativamente individuati dalla legge; un rapporto di lavoro nel settore edilizio-artigianale non è sufficiente.
- Per il lavoro domestico oggetto della procedura di emersione, la mancanza dell'attestazione o del parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro sulla capacità economica del datore e sulla congruità delle condizioni di lavoro impedisce il rilascio del titolo di soggiorno.
- La produzione di nuovi elementi lavorativi dopo il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, non supera automaticamente la carenza dei requisiti normativi speciali richiesti dalla procedura di emersione.
- La verifica dei requisiti della procedura di emersione può considerare la concreta formalizzazione del rapporto di lavoro, la documentazione sul luogo di svolgimento o di residenza e l'effettivo versamento dei contributi previdenziali.
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