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Sentenza

Sentenza n. 2005/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 30.09.2025 a mezzo PEC dal Ricorrente al Comune di Procida; e per l’accertamento del diritto di accedere alla documentazione richiesta con conseguente ordine di esibizione.

Giustizia amministrativa202507081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso e mancata ostensione integrale della documentazione edilizia e urbanistica richiesta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, quale vicino confinante, aveva presentato un'istanza di accesso agli atti relativa a immobili confinanti con il proprio. Il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento e successivamente accolto formalmente l'istanza, trasmettendo però soltanto parte della documentazione richiesta. Dopo una diffida e un sollecito, il ricorrente aveva chiesto l'ostensione degli ulteriori documenti oppure, qualora inesistenti o irreperibili, il rilascio di un'attestazione in tal senso. Il mancato riscontro a tale ulteriore richiesta è stato impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., deducendo la legittimazione e l'interesse all'accesso e sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto dimostrare adeguatamente le ricerche svolte e le ragioni concrete impeditive dell'esibizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nel corso del giudizio il responsabile dei Servizi tecnici comunali ha depositato una relazione, acquisita dal Collegio ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., attestando sotto la propria responsabilità che il Comune aveva trasmesso tutta la documentazione effettivamente presente negli archivi, che non deteneva altra documentazione relativa agli interventi edilizi successivi o agli ulteriori corpi di fabbrica indicati dal ricorrente e che gli atti non reperiti non erano mai stati formati oppure non erano più presenti negli archivi. Secondo il TAR, tale dichiarazione espressa e responsabilmente assunta soddisfa l'interesse ostensivo anche in forma negativa. Non è possibile ordinare l'esibizione di documenti dichiarati inesistenti o irreperibili, perché l'ordine avrebbe un oggetto mancante e sarebbe ineseguibile. Il giudice amministrativo, inoltre, non può sostituirsi all'amministrazione nello scrutinio dell'attività interna di ricerca dei documenti quando l'ente abbia assunto la responsabilità della dichiarazione di inesistenza o irreperibilità. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base dell'impugnazione del silenzio relativo all'istanza di accesso.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990

    Disciplina generale dell'accesso documentale esercitato dal ricorrente.

  • art. 116 c.p.a.

    ricorso ex art.116 c.p.a.

    Il rito è utilizzato per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; l'interesse processuale viene meno quando l'amministrazione trasmette i documenti disponibili o dichiara responsabilmente l'inesistenza o irreperibilità degli ulteriori atti.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    documentazione che il collegio ritiene di acquisire ex art. 46, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di acquisire e valutare la relazione del responsabile comunale attestante la documentazione disponibile e l'inesistenza o irreperibilità degli ulteriori atti.

Massime di principio

  • Nel giudizio per l'accesso, l'amministrazione che dichiari espressamente e sotto la propria responsabilità di non detenere i documenti richiesti soddisfa l'interesse ostensivo del richiedente anche in forma negativa, purché abbia attestato di avere fornito tutta la documentazione effettivamente presente nei propri archivi.
  • Non può essere ordinata l'esibizione di documenti che l'amministrazione abbia dichiarato inesistenti o irreperibili, poiché l'ordine giudiziale sarebbe privo di oggetto e ineseguibile.
  • Quando l'amministrazione assume responsabilmente la veridicità della dichiarazione di inesistenza o irreperibilità dei documenti, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'ente nello scrutinio delle attività interne di ricerca, estranee ai poteri giudiziali esercitabili nel giudizio sull'accesso.
  • La dichiarazione dell'amministrazione circa l'inesistenza o l'irreperibilità dei documenti richiesti determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda di accesso e può comportare la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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