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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 921 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Notifica postale diretta- affidamento a poste private- validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità di una notificazione postale eseguita tramite un operatore privato. Il punto centrale era stabilire se la riserva esclusiva prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 261/1999 in favore del fornitore del servizio postale universale, cioè Poste Italiane S.p.A., comprendesse anche le notificazioni effettuate direttamente mediante posta ordinaria, senza applicare le formalità previste dalla legge n. 890/1982.

La decisione

La riserva esclusiva in favore di Poste Italiane riguarda i servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta e alle comunicazioni connesse alla notificazione di atti giudiziari eseguite secondo le formalità della legge n. 890/1982. Essa non si applica, invece, alla trasmissione diretta tramite posta ordinaria effettuata senza tali formalità. Pertanto, una comunicazione spedita tramite un operatore postale privato non è invalida per il solo fatto che non sia stata affidata a Poste Italiane, quando non costituisca una notificazione formale ai sensi della legge n. 890/1982. Il testo non indica gli estremi della decisione né consente di ricostruire con certezza le parti e l'esito processuale formale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a)

    Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

    La disposizione attribuisce a Poste Italiane una riserva esclusiva limitata alle notificazioni postali e alle comunicazioni collegate agli atti giudiziari effettuate secondo il procedimento formale previsto dalla legge n. 890/1982; non estende tale monopolio alle comunicazioni postali ordinarie prive delle formalità di notificazione.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    Disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e le relative formalità. La sua applicazione è determinante per stabilire se la comunicazione rientri nella riserva esclusiva prevista dal D.Lgs. n. 261/1999.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra una notificazione formale di un atto giudiziario, soggetta alle formalità della legge n. 890/1982, e una semplice comunicazione o spedizione tramite posta ordinaria.
  • La riserva in favore di Poste Italiane opera quando il servizio utilizzato ha natura sostanziale di notificazione postale formale; non opera automaticamente per ogni comunicazione spedita per posta.
  • L'utilizzo di un operatore postale privato non determina di per sé l'invalidità della comunicazione, se questa è stata effettuata come posta ordinaria e non pretende di produrre gli effetti tipici della notificazione disciplinata dalla legge n. 890/1982.
  • Per valutare la validità dell'atto bisogna verificare il contenuto, la finalità, le formalità concretamente adottate e gli effetti giuridici che la comunicazione intendeva produrre, non soltanto il soggetto che ha curato la spedizione.

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