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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32016/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)

La controversia

Un debitore esecutato aveva agito per far dichiarare l’inesistenza, nullità o improcedibilità di un’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti, deducendo il vizio della notificazione del pignoramento immobiliare, notificato a norma dell’art. 140 c.p.c. in un indirizzo diverso da quello di residenza. Nel corso della vicenda, il credito era stato ceduto più volte nel contesto di operazioni di cartolarizzazione e la procedura esecutiva era stata poi rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione della stessa. Il tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere, aveva condannato in via di soccombenza virtuale le convenute e le intervenute al pagamento delle spese. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 190 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che il giudice aveva trattenuto la causa in decisione in un’udienza fissata solo per le richieste istruttorie, senza assegnare i termini per comparse conclusionali e repliche, pur in assenza della società ricorrente; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione agli artt. 156 e 617 c.p.c., contestando la statuizione del tribunale sulla soccombenza virtuale e sostenendo che il vizio di notifica del pignoramento si sarebbe comunque sanato e non avrebbe potuto fondare la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la decisione di merito fosse nulla perché pronunciata senza che la parte non comparsa avesse potuto fruire dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per le difese conclusive, e ciò nonostante la mancata rinuncia di quella parte ai termini stessi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    I termini per comparse conclusionali e memorie di replica devono essere assegnati e rispettati; la decisione anticipata rispetto alla loro scadenza, senza valida rinuncia della parte interessata, determina nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa deve essere garantito in modo pieno ed effettivo per l’intero svolgimento del processo, non solo nella fase introduttiva.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La violazione dei principi del giusto processo e delle norme processuali che garantiscono il contraddittorio può essere dedotta come nullità della sentenza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso era formulato per violazione di legge, ma è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 92 c.p.c.

    Era invocato per contestare la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 156 c.p.c.

    Era richiamato in relazione alla dedotta sanatoria della nullità della notificazione e al regime delle nullità processuali.

  • art. 617 c.p.c.

    Era richiamato quale norma di riferimento per l’opposizione agli atti esecutivi e per la dedotta nullità del pignoramento notificato.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione del pignoramento era stata eseguita con questa modalità, ma la censura sulla sua validità è stata dichiarata assorbita.

  • art. 111 Cost.

    Il contraddittorio e la ragionevole durata del processo devono coesistere; la celerità non può comprimere il diritto di difesa e il principio del giusto processo.

Massime di principio

  • La decisione della causa prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, quando tali termini non siano stati validamente rinunciati dalla parte interessata, comporta nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • La parte non comparsa all’udienza in cui la causa sia stata impropriamente trattenuta in decisione non può essere privata dei termini ex art. 190 c.p.c., perché il loro mancato rispetto impedisce l’esercizio effettivo delle difese finali.
  • La nullità derivante dalla violazione delle regole che presidiano il pieno contraddittorio integra un vizio rilevabile in cassazione anche senza specificare quali difese di merito sarebbero state svolte, essendo sufficiente la lesione oggettiva del potere difensivo.
  • Il principio di ragionevole durata del processo non legittima l’elisione di norme processuali poste a garanzia del giusto processo e del diritto delle parti a interloquire compiutamente in ogni fase del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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