Cassazione Civile, Ordinanza n. 18965/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente pubblico, inquadrato nella categoria D (ex 8ª qualifica funzionale) e addetto all'Ufficio agricolo di Zona di Castellana Grotte, ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire, dal 1° gennaio 1998, differenze retributive e l'indennità di funzione prevista dalla legge regionale pugliese n. 1 del 1992 per i dirigenti responsabili di strutture classificate come di tipo B. Il lavoratore sosteneva di avere svolto dal 1994 le funzioni di dirigente dell'ufficio e richiamava anche la delibera di giunta regionale n. 7535 del 1992, che avrebbe qualificato la struttura come dirigenziale. La Regione ha resistito in cassazione, ma il controricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di deliberazione autorizzativa della giunta regionale a stare in giudizio. Con l'unico motivo di ricorso il dipendente ha denunciato violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 1 del 1992, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel negare l'applicazione della disciplina sull'indennità di funzione e nell'applicare l'art. 1 invece dell'art. 2 della legge regionale, che regolava specificamente la pretesa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che l'art. 2 della legge regionale era stato abrogato dalla legge regionale n. 7 del 1997 e che, comunque, per le pretese riferite a periodi successivi al gennaio 1998 dovevano applicarsi i principi della riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, con valutazione della natura dirigenziale delle mansioni secondo le nuove regole del d.lgs. n. 29 del 1993, poi trasfuse nel d.lgs. n. 165 del 2001, senza possibilità di differirne l'applicazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della Regione Puglia per difetto della deliberazione autorizzativa della giunta regionale a stare in giudizio nel giudizio di cassazione; tuttavia ha rigettato il ricorso del dipendente ritenendo infondato il motivo sulla spettanza dell'indennità e delle differenze retributive. Non è stata pronunciata condanna alle spese, proprio per l'inammissibilità del controricorso. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 44 statuto Regione Puglia
la disposizione va intesa nel senso che la Regione può promuovere o resistere in giudizio solo previa autorizzazione della giunta regionale; la mancanza della deliberazione autorizzativa incide sulla legittimazione processuale dell'ente ed è rilevabile in ogni stato e grado.
legge Regione Puglia n. 1 del 1992
richiamata dal ricorrente come fonte del diritto all'indennità di funzione e alla qualificazione della struttura come dirigenziale, ma ritenuta non decisiva per le pretese riferite a periodi successivi all'entrata in vigore della disciplina successiva.
art. 2 legge Regione Puglia n. 1 del 1992
la disposizione è stata ritenuta non più applicabile perché abrogata dall'art. 20 della legge Regione Puglia n. 7 del 1997.
art. 20 legge Regione Puglia n. 7 del 1997
ha abrogato l'art. 2 della precedente legge regionale, escludendo il fondamento normativo invocato per il periodo successivo al gennaio 1998.
d.lgs. n. 29 del 1993
richiamato come base della riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, poi confluita nel d.lgs. n. 165 del 2001.
d.lgs. n. 165 del 2001
indicata come disciplina successiva applicabile alla valutazione della natura dirigenziale delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini dell'accertamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la natura dirigenziale delle mansioni va valutata alla luce della disciplina sopravvenuta della dirigenza, e non attraverso il mero richiamo a norme regionali previgenti quando la domanda riguarda periodi successivi alla riforma.
- L'abrogazione della disposizione regionale invocata come fondamento del diritto esclude che essa possa essere utilizzata per rivendicare trattamenti economici relativi a periodi successivi alla sua vigenza.
- La mancata autorizzazione della giunta regionale a resistere in giudizio determina difetto di legittimazione processuale dell'ente nel giudizio di cassazione ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Non è ammissibile differire l'applicazione delle regole introdotte dalla riforma della dirigenza pubblica sulla base di esigenze transitorie o di adeguamento organizzativo delle singole amministrazioni.
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