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Ordinanza

Ordinanza n. 152/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore di Cremona, della durata di un anno, con divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione europea ove si svolgano manifestazioni di calcio, pallacanestro, pallavolo e rugby

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che gli vietava, per un anno, l’accesso a determinati stadi e impianti sportivi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento traeva origine dall’accensione di fumogeni all’interno di uno stadio, condotta ammessa dal ricorrente secondo quanto riportato nell’ordinanza, nonché dalla comunicazione di notizia di reato redatta dalla DIGOS. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché l’accensione di fumogeni all’interno dello stadio costituisce, di per sé, una condotta idonea a giustificare l’adozione preventiva del DASPO, soprattutto perché verificatasi in un’area caratterizzata dalla cospicua presenza di tifosi. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che la durata del divieto era contenuta in un anno e che, al momento della decisione, ne era già trascorso oltre un quarto. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore dell’Amministrazione, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha verificato fumus boni iuris e danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • L’accensione di fumogeni all’interno di uno stadio può costituire, di per sé, una condotta idonea a giustificare l’adozione preventiva di un DASPO, specie quando avvenga in un’area con cospicua presenza di tifosi.
  • Ai fini della tutela cautelare contro un DASPO, la sola contestazione dell’atto non è sufficiente: occorre la compresenza del fumus boni iuris e del rischio di un danno grave e irreparabile.
  • La limitata durata temporale del DASPO e il significativo decorso del periodo di efficacia possono escludere la sussistenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveGiustizia sportiva e giurisdizionePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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