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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22621/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ente locale, quale concessionario del commissario straordinario per le opere terremotate, aveva affidato con contratto di appalto del 1981 a un'impresa l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria. Sorta una controversia sull'anomalo andamento dell'appalto e sulle somme riservate nonché sul risarcimento dei danni, l'impresa aveva attivato la clausola compromissoria prevista nel contratto, richiamante le norme del capitolato generale d'appalto del dPR n. 1063 del 1962. Il Comune aveva eccepito l'inesistenza/nullità della clausola compromissoria e l'errata composizione del collegio arbitrale in tre arbitri anziché cinque. Il lodo aveva rigettato le eccezioni e condannato il Comune al pagamento di somme; la Corte d'appello aveva poi dichiarato nullo il lodo solo per l'illegittima composizione del collegio arbitrale, ritenendo applicabile l'art. 45 del dPR n. 1063 del 1962 e non la disciplina sopravvenuta della l. n. 109 del 1994. Nel ricorso per cassazione l'impresa ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 829, comma 1, n. 2 c.p.c., 294 r.d. n. 283 del 1934 e dell'art. 32 l. n. 109 del 1994, sostenendo che il collegio arbitrale fosse validamente composto da tre arbitri in base alla disciplina sopravvenuta e che il richiamo al capitolato generale avesse natura tale da consentire l'applicazione della nuova regola; il Comune ha resistito con ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società appaltatrice, ritenendo infondate le censure sulla composizione del collegio arbitrale. Ha affermato che il richiamo contenuto nel contratto alle norme del capitolato generale d'appalto del dPR n. 1063 del 1962 aveva natura pattizia e che, proprio per questo, la disciplina sulla composizione dei collegi arbitrali introdotta dall'art. 32 l. n. 109 del 1994 non si applicava agli arbitrati relativi a contratti già stipulati e fondati su tale disciplina convenzionale. Ha quindi confermato la declaratoria di nullità del lodo per illegittima composizione del collegio arbitrale; il ricorso incidentale condizionato del Comune è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c.

    la nullità del lodo è scrutinabile in relazione all'illegittima composizione del collegio arbitrale

  • art. 294 r.d. 3 marzo 1934 n. 283

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla disciplina arbitrale applicabile

  • art. 32 l. 11 febbraio 1994, n. 109

    la disciplina sopravvenuta sulla composizione dei collegi arbitrali non si applica agli arbitrati fondati su clausole pattizie richiamanti il capitolato generale del dPR n. 1063 del 1962

  • art. 10 l. 10 novembre 1998, n. 418

    richiamata come testo che sostituisce la disciplina dell'art. 32 l. n. 109 del 1994

  • artt. 42 ss. dPR n. 1063 del 1962

    costituiscono, se espressamente richiamati nel contratto, clausole negoziali operanti per volontà pattizia

  • art. 45 dPR n. 1063 del 1962

    prevede, per la disciplina richiamata, la composizione del collegio arbitrale in cinque membri

  • art. 47 dPR n. 1063 del 1962

    la disciplina contrattuale formatasi al momento della conclusione del contratto regge l'intero rapporto e non è alterata da modifiche sopravvenute

  • dPR n. 554 del 21 dicembre 1999

    richiamato in relazione alla decorrenza della nuova disciplina arbitrale

  • art. 13, comma 1-quater, dPR n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il richiamo all'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Le previsioni del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche espressamente richiamate in un contratto stipulato da un'amministrazione non statale assumono natura di clausole negoziali e vincolano le parti per volontà pattizia, compresa la disciplina della composizione del collegio arbitrale.
  • La disciplina sopravvenuta sulla composizione dei collegi arbitrali non si applica agli arbitrati relativi a contratti di appalto già stipulati e fondati su una clausola compromissoria che recepisce pattiziamente la normativa previgente, salvo che il contratto preveda espressamente una deroga compatibile.
  • Quando la volontà contrattuale si è formata sotto una determinata disciplina del capitolato generale, l'intero rapporto resta regolato da quella disciplina anche per i profili processuali dell'arbitrato, e le modifiche normative successive non ne alterano il regime pattizio.
  • La nullità del lodo per illegittima composizione del collegio arbitrale può essere correttamente dichiarata quando il collegio sia costituito in difformità dalla disciplina pattizia applicabile al rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoArbitratoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullità

Testo integrale

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