Cassazione Civile, Ordinanza n. 22621/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ente locale, quale concessionario del commissario straordinario per le opere terremotate, aveva affidato con contratto di appalto del 1981 a un'impresa l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria. Sorta una controversia sull'anomalo andamento dell'appalto e sulle somme riservate nonché sul risarcimento dei danni, l'impresa aveva attivato la clausola compromissoria prevista nel contratto, richiamante le norme del capitolato generale d'appalto del dPR n. 1063 del 1962. Il Comune aveva eccepito l'inesistenza/nullità della clausola compromissoria e l'errata composizione del collegio arbitrale in tre arbitri anziché cinque. Il lodo aveva rigettato le eccezioni e condannato il Comune al pagamento di somme; la Corte d'appello aveva poi dichiarato nullo il lodo solo per l'illegittima composizione del collegio arbitrale, ritenendo applicabile l'art. 45 del dPR n. 1063 del 1962 e non la disciplina sopravvenuta della l. n. 109 del 1994. Nel ricorso per cassazione l'impresa ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 829, comma 1, n. 2 c.p.c., 294 r.d. n. 283 del 1934 e dell'art. 32 l. n. 109 del 1994, sostenendo che il collegio arbitrale fosse validamente composto da tre arbitri in base alla disciplina sopravvenuta e che il richiamo al capitolato generale avesse natura tale da consentire l'applicazione della nuova regola; il Comune ha resistito con ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società appaltatrice, ritenendo infondate le censure sulla composizione del collegio arbitrale. Ha affermato che il richiamo contenuto nel contratto alle norme del capitolato generale d'appalto del dPR n. 1063 del 1962 aveva natura pattizia e che, proprio per questo, la disciplina sulla composizione dei collegi arbitrali introdotta dall'art. 32 l. n. 109 del 1994 non si applicava agli arbitrati relativi a contratti già stipulati e fondati su tale disciplina convenzionale. Ha quindi confermato la declaratoria di nullità del lodo per illegittima composizione del collegio arbitrale; il ricorso incidentale condizionato del Comune è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c.
la nullità del lodo è scrutinabile in relazione all'illegittima composizione del collegio arbitrale
art. 294 r.d. 3 marzo 1934 n. 283
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla disciplina arbitrale applicabile
art. 32 l. 11 febbraio 1994, n. 109
la disciplina sopravvenuta sulla composizione dei collegi arbitrali non si applica agli arbitrati fondati su clausole pattizie richiamanti il capitolato generale del dPR n. 1063 del 1962
art. 10 l. 10 novembre 1998, n. 418
richiamata come testo che sostituisce la disciplina dell'art. 32 l. n. 109 del 1994
artt. 42 ss. dPR n. 1063 del 1962
costituiscono, se espressamente richiamati nel contratto, clausole negoziali operanti per volontà pattizia
art. 45 dPR n. 1063 del 1962
prevede, per la disciplina richiamata, la composizione del collegio arbitrale in cinque membri
art. 47 dPR n. 1063 del 1962
la disciplina contrattuale formatasi al momento della conclusione del contratto regge l'intero rapporto e non è alterata da modifiche sopravvenute
dPR n. 554 del 21 dicembre 1999
richiamato in relazione alla decorrenza della nuova disciplina arbitrale
art. 13, comma 1-quater, dPR n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il richiamo all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Le previsioni del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche espressamente richiamate in un contratto stipulato da un'amministrazione non statale assumono natura di clausole negoziali e vincolano le parti per volontà pattizia, compresa la disciplina della composizione del collegio arbitrale.
- La disciplina sopravvenuta sulla composizione dei collegi arbitrali non si applica agli arbitrati relativi a contratti di appalto già stipulati e fondati su una clausola compromissoria che recepisce pattiziamente la normativa previgente, salvo che il contratto preveda espressamente una deroga compatibile.
- Quando la volontà contrattuale si è formata sotto una determinata disciplina del capitolato generale, l'intero rapporto resta regolato da quella disciplina anche per i profili processuali dell'arbitrato, e le modifiche normative successive non ne alterano il regime pattizio.
- La nullità del lodo per illegittima composizione del collegio arbitrale può essere correttamente dichiarata quando il collegio sia costituito in difformità dalla disciplina pattizia applicabile al rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22552/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22553/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22554/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22555/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22556/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22566/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →