Sentenza n. 960/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1136/2025 emessa nel giudizio R.G. n. 5362/2024 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.05.2025, notificata il 14.05.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 239,96, oltre interessi legali, a titolo di compenso individuale accessorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 239,96, oltre interessi legali, a titolo di compenso individuale accessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di € 239,96, oltre interessi legali, a titolo di compenso individuale accessorio. La sentenza era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, prima della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Non sono state richieste le spese processuali liquidate in favore dei procuratori antistatari, per le quali la ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione a proporre l'ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente attestato e notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione e il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nel titolo, capitale e interessi legali, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente, funzionario o altro soggetto idoneo, anche appartenente ad altro Dipartimento, e a utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Ha precisato che il commissario può operare anche oltre i limiti delle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza e che, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali del funzionario pubblico, non spetta un compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la seriale inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghi giudicati.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata può essere attestata conforme all'originale; tale adempimento è stato ritenuto sufficiente ai fini dell'utilizzazione del titolo esecutivo.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro dell'eliminazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro un'amministrazione inadempiente quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato regolarmente attestato e notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate nel titolo, comprensive degli interessi legali maturati.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di delegare l'incarico a soggetti idonei anche esterni all'ufficio cui appartiene e indipendentemente dai rapporti gerarchici e dalle ordinarie competenze interne.
- Il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio destinati al pagamento o altri capitoli disponibili secondo criteri di buona amministrazione e, se necessario, strumenti contabili alternativi come fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, allo scopo di assicurare l'integrale e tempestiva esecuzione del giudicato.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dirigente o funzionario pubblico e risulta connesso ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, esso non dà luogo a un compenso aggiuntivo rispetto al trattamento già percepito.
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