Cassazione Civile, Ordinanza n. 22557/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento TARSU per l’anno 2008. La società contribuente lo aveva impugnato sostenendo che l’imposizione fosse illegittima perché la delibera comunale di approvazione delle tariffe per il 2006 era stata annullata dal TAR Sicilia e le tariffe del 2008 riproducevano sostanzialmente quelle già annullate. Il ricorso era stato accolto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 13 l.r. n. 7/1992 e dell’art. 49 dello statuto comunale, sostenendo che la competenza a determinare le tariffe TARSU spettava alla Giunta e che era legittima la conferma di una misura già individuata da precedente delibera, senza che l’annullamento di quest’ultima si estendesse alle delibere successive; (2) ulteriori censure, non specificate nel testo fornito; (3) ulteriori censure, non specificate nel testo fornito. La Corte esamina in sostanza la correttezza della ratio della sentenza impugnata, fondata sull’efficacia caducante dell’annullamento della delibera precedente.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso del Comune. Richiama il principio secondo cui, in materia di TARSU nella Regione Sicilia, la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali spetta alla Giunta e non al Consiglio comunale, poiché la disciplina generale delle tariffe rimanda ai criteri economici di determinazione entro i limiti fissati dal Consiglio. Richiama inoltre il principio per cui l’annullamento giurisdizionale di una delibera tariffaria relativa a un’annualità precedente non produce effetti caducanti sulle delibere successive, se non impugnate, anche se meramente ripetitive, perché ciascuna deliberazione ha autonoma efficacia regolativa. Per questo la sentenza impugnata viene cassata e, decidendo nel merito, viene rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese della fase di merito sono compensate, mentre la società resistente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 l.r. n. 7/1992
È richiamato per sostenere la competenza della Giunta in materia tariffaria nel contesto della TARSU.
art. 49 statuto del Comune di Palermo
È invocato dal Comune a fondamento della legittimità della competenza della Giunta sulle tariffe.
art. 32, comma 2, lett. g), l. n. 142/1990
Il riferimento alla "disciplina generale delle tariffe" indica i criteri economici di massima, non la concreta determinazione delle aliquote annuali.
art. 65, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
Attribuisce al Consiglio comunale la fissazione dei limiti entro cui la Giunta determina concretamente le tariffe.
Massime di principio
- In materia di TARSU, nella Regione Sicilia, la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali spetta alla Giunta comunale, mentre al Consiglio comunale compete la fissazione dei limiti generali entro cui tale determinazione avviene.
- L’annullamento giurisdizionale di una delibera tariffaria relativa a un’annualità precedente non comporta automaticamente la caducazione delle delibere successive, anche se ripetitive, poiché ogni delibera tariffaria ha autonoma efficacia regolativa.
- Il giudice tributario non deve disapplicare in via incidentale una delibera tariffaria successiva solo perché una delibera precedente, analoga, è stata annullata dal giudice amministrativo, se la successiva non è stata oggetto di impugnazione autonoma.
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