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Sentenza

Sentenza n. 11967/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio del 2.10.23 prot. 2321 emesso dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi nei confronti del Sig. Ahmed Abdullahi Abdi (pos. 5812-2023), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche ignoto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202316338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi il 2 ottobre 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto necessario per frequentare il corso biennale in “Food and Health” presso l'Università degli Studi di Padova, con immatricolazione prevista per l'anno accademico 2023/2024 e inizio delle attività didattiche il 2 ottobre 2023. Le amministrazioni resistenti si sono costituite chiedendo il rigetto. L'istanza cautelare era stata rigettata con ordinanza n. 61 dell'11 gennaio 2024. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno documentato l'avvio di un procedimento di riesame del diniego. All'udienza pubblica il Collegio ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'anno accademico cui si riferiva la preiscrizione era ormai concluso e non era più possibile l'immatricolazione per quel periodo. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, né una domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La conclusione dell'anno accademico 2023/2024 ha fatto venir meno l'utilità concreta dell'eventuale annullamento del diniego, non essendo più possibile l'immatricolazione al corso per quell'anno. Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva manifestato un interesse risarcitorio ai fini dell'accertamento dell'illegittimità dell'atto, come previsto dall'art. 34, comma 3, c.p.a. L'avvio del procedimento di riesame non ha determinato una diversa definizione del giudizio. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori

    L'accertamento dell'illegittimità dell'atto, in luogo dell'annullamento non più utile, presuppone la sussistenza di un interesse risarcitorio manifestato dal ricorrente.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, come avvenuto per la conclusione dell'anno accademico cui era collegato il visto richiesto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d'ufficio una questione di rito, purché ne dia preventivo avviso alle parti per consentire il contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio di annullamento, sopravviene un fatto che rende definitivamente inutile l'eliminazione dell'atto impugnato rispetto all'utilità concreta perseguita dal ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La conclusione dell'anno accademico cui era riferita la richiesta di visto per motivi di studio fa venir meno l'interesse all'annullamento del diniego, se non è più possibile l'immatricolazione al corso per quel periodo.
  • Quando l'annullamento non è più utile, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto se sussiste un interesse ai fini risarcitori manifestato dal ricorrente.
  • La rilevazione d'ufficio di una causa di improcedibilità richiede il previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., affinché possano esercitare il contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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