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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-279/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022. — X contro Udlændingenævnet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato – Imposizione al lavoratore turco di un requisito di superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita. — Causa C-279/21

Giurisprudenza europea62021CJ0279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa danese che subordinava il ricongiungimento familiare del coniuge di un lavoratore turco al superamento, da parte del lavoratore stesso, di un test di lingua danese. Ha ritenuto che si tratti di una nuova restrizione vietata dalla clausola di standstill dell'articolo 13 della decisione n. 1/80. La misura, pur ispirata all'obiettivo dell'integrazione riuscita, è stata giudicata sproporzionata perché automatica e non individualizzata. Non è stato quindi necessario esaminare le altre questioni pregiudiziali.

Ricongiungimento familiare di coniuge di lavoratore turco: compatibilità con la clausola di standstill dell'articolo 13 della decisione n. 1/80 di un requisito linguistico imposto al lavoratore turco residente nello Stato membro ospitante.

La questione giuridica

Se l'articolo 13 della decisione n. 1/80 osti a una normativa nazionale, introdotta dopo l'entrata in vigore della decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare del coniuge di un lavoratore turco legalmente residente al superamento, da parte di tale lavoratore, di un esame di lingua ufficiale; se una simile misura possa essere giustificata dall'obiettivo di garantire un'integrazione riuscita. In subordine, se la normativa rientri anche nel divieto di discriminazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 o dell'articolo 9 dell'Accordo di associazione e se quest'ultimo abbia effetto diretto.

Principio di diritto

L'articolo 13 della decisione n. 1/80 osta a una normativa nazionale successiva che imponga, per il ricongiungimento familiare del coniuge di un lavoratore turco legalmente residente, il superamento da parte del lavoratore di un esame di lingua ufficiale, poiché tale misura costituisce una nuova restrizione alla libera circolazione dei lavoratori turchi. Essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire un'integrazione riuscita quando non consente una valutazione individuale delle capacità di integrazione del coniuge né di altri elementi che dimostrino l'effettiva integrazione del lavoratore e la sua capacità di assistere il familiare nell'integrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo di associazione CEE-Turchia del 12 settembre 1963, articolo 9
  • Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, articoli 10, paragrafo 1, 13, 14, paragrafo 1, e 16
  • Decisione 64/732/CEE del Consiglio
  • Legge danese sugli stranieri (udlændingeloven), articolo 9, paragrafi 1 e 12, punto 5

Ricongiungimento familiare e requisito linguistico per il lavoratore turco

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Østre Landsret relativo alla compatibilità con il diritto UE-turco di una modifica della legge danese sugli stranieri. La controversia oppone una cittadina turca, X, alla Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione danese, in merito al rigetto di una domanda di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il coniuge, cittadino turco residente e lavoratore in Danimarca.

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l'articolo 9 dell'Accordo di associazione CEE-Turchia, che sancisce il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità nel campo di applicazione dell'accordo;
  • gli articoli 10, paragrafo 1, 13, 14, paragrafo 1, e 16 della decisione n. 1/80;
  • la normativa danese, in particolare l'articolo 9, paragrafo 12, punto 5, della legge sugli stranieri, introdotto nel 2012, che impone come condizione generale per il ricongiungimento del coniuge il superamento del test di lingua danese "Prøve i Dansk 1" o equivalente, salvo motivi speciali.

Fatti essenziali del procedimento principale

X aveva chiesto il permesso di soggiorno in Danimarca per ricongiungersi con il coniuge Y, cittadino turco residente dal 1979 e titolare di permesso permanente dal 1985. Y lavorava in Danimarca dal 1980 e, secondo la domanda, aveva una lunga integrazione nel mercato del lavoro danese. L'amministrazione ha respinto la domanda perché Y non aveva superato il test linguistico richiesto dalla legge, ritenendo inapplicabili le clausole di standstill.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se:

  • il requisito linguistico imposto al lavoratore turco integri una "nuova restrizione" vietata dall'articolo 13 della decisione n. 1/80;
  • tale restrizione possa essere giustificata dall'obiettivo dell'integrazione riuscita del coniuge;
  • la normativa violi anche il divieto di discriminazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 o quello generale dell'articolo 9 dell'Accordo di associazione, e se quest'ultimo abbia effetto diretto.

Ragionamento della Corte sull'articolo 13 della decisione n. 1/80

La Corte ricorda che la clausola di standstill vieta l'introduzione di misure interne che rendano più restrittive, dopo l'entrata in vigore della decisione n. 1/80 nello Stato membro interessato, le condizioni di esercizio della libera circolazione dei lavoratori turchi. Una norma che inasprisca il ricongiungimento familiare con lavoratori turchi costituisce quindi, in linea di principio, una nuova restrizione, perché può indurre il lavoratore a scegliere tra attività nello Stato membro e vita familiare.

Nel caso di specie, la disposizione danese è stata introdotta dopo l'entrata in vigore della decisione n. 1/80 e rende più difficile il ricongiungimento familiare imponendo al lavoratore turco il superamento di un esame di lingua. Per la Corte, ciò basta a qualificarla come nuova restrizione.

Esclusione della giustificazione invocata

La Corte ammette che l'obiettivo di garantire un'integrazione riuscita può costituire un motivo imperativo di interesse generale. Tuttavia, la misura danese non supera il test di proporzionalità perché:

  • non prende in considerazione le capacità di integrazione proprie del coniuge che chiede il ricongiungimento;
  • si fonda solo sulla mancata dimostrazione, da parte del lavoratore turco, di un certo livello di conoscenza del danese;
  • non consente una valutazione individuale di altri elementi, come l'effettiva integrazione del lavoratore o la sua capacità concreta di aiutare il familiare nell'integrazione.

La Corte osserva inoltre che, secondo quanto emerso in udienza, la domanda sarebbe respinta anche se il coniuge richiedente parlasse perfettamente danese, se il lavoratore non avesse superato il test. Questo conferma il carattere automatico e non individualizzato della regola, che va oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo dichiarato.

Decisione

La Corte risponde che l'articolo 13 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella danese costituisce una nuova restrizione e non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire un'integrazione riuscita del coniuge. Poiché la prima questione è accolta, la Corte non esamina le questioni relative all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 9 dell'Accordo di associazione.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la pronuncia conferma che, nel contesto del ricongiungimento familiare dei lavoratori turchi tutelati dalla decisione n. 1/80, gli Stati membri non possono introdurre requisiti posterioremente più onerosi che condizionino in modo automatico l'accesso al soggiorno a un test linguistico imposto al lavoratore residente, senza una valutazione concreta e individualizzata delle circostanze del caso.

Come è indicizzato

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