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Sentenza

Sentenza n. 4291/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento Ottemperanza della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, Sezione VII, n. 2411/2019 del 29.04.2019, pubblicata in data 06.05.2019, munita di formula esecutiva e notificata a mezzo p.e.c. in data 06.03.2023

Giustizia amministrativa202502786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. VII, n. 2411/2019, avente ad oggetto il pagamento di una somma

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. VII, n. 2411/2019, notificata con formula esecutiva il 6 marzo 2023. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato di avere già pagato alla ricorrente la somma di euro 3.042,00 in data 7/8 maggio 2024. La ricorrente, rilevata l'avvenuta soddisfazione della pretesa, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese, sostenendo di avere appreso del pagamento soltanto mediante gli atti depositati nel giudizio. Il Comune si è opposto alla compensazione, evidenziando che il ricorso era stato notificato il 21 maggio 2025, oltre un anno dopo il pagamento, e che non era stato preceduto da un formale invito-diffida o costituzione in mora, salvo un precedente atto del 7 marzo 2023.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia non fosse stata notificata nelle forme prescritte e ha pertanto qualificato la situazione processuale come sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando improcedibile il ricorso per ottemperanza. Ha respinto la richiesta di compensazione delle spese, valorizzando il pagamento già effettuato dal Comune il 7/8 maggio 2024, anteriore alla notifica del ricorso del 21 maggio 2025, nonché l'assenza di una tempestiva formale diffida o costituzione in mora. Le spese sono state quindi poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il titolo giudiziale prima della proposizione del ricorso, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non produce gli effetti processuali propri della rinuncia se non è notificata alle altre parti nelle forme prescritte; in tale ipotesi il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando l'interesse alla decisione sia comunque venuto meno.
  • La richiesta di compensazione delle spese può essere respinta quando la parte ricorrente abbia promosso il giudizio dopo l'integrale pagamento del dovuto e senza una tempestiva formale diffida o costituzione in mora, anche se il pagamento non era stato previamente comunicato dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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