Cassazione Penale, Sentenza n. 14094/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro il rigetto dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. La difesa ha contestato: mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica da parte del Tribunale; valutazione cumulativa e non individualizzata delle condotte del padre e del figlio; lettura parcellizzata ed erronea delle intercettazioni; mancata considerazione delle minacce subite dai VITALE e degli elementi favorevoli all'indagato; carenza dei presupposti dell'affectio societatis e invocazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.; insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari, con particolare riferimento alla esistenza di una grave soggezione dell'indagato nei confronti del capo del sodalizio e alla possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Lecce avesse svolto una valutazione autonoma e critica dell'ordinanza genetica e che la motivazione del riesame fosse logica, coerente e completa nei passaggi essenziali. Sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di partecipazione all'associazione delittuosa sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri significativi (tra cui 17 kg di marijuana e 550 piante) e comportamenti indicativi del ruolo dell'indagato (accesso al domicilio del capo, rapporti con altri sodali, confezionamento, disponibilita a procacciare armi). Il Tribunale aveva inoltre adeguatamente motivato il pericolo concreto e attuale di reiterazione, valutando la personalita dell'indagato, la sistematicita dei rifornimenti e i contatti fino al 2022, e ritenuto inadeguate misure meno afflittive. Conseguentemente il rigetto del riesame è confermato, il ricorrente condannato alle spese e gli atti inviati alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma richiamata per il tipo di ordinanza impugnata; utilizzata come riferimento procedurale per il provvedimento di cui si reclama il riesame
art. 292 cod. proc. pen. (cfr. comma 1 lett. c) e comma 2-ter)
regole sull'obbligo del giudice del riesame di svolgere una autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; la Corte precisa che detta valutazione può essere compiuta analizzando l'ordinanza nel suo complesso e anche mediante incorporazione critica di altri atti, senza necessità di ripetere pedissequamente ogni passaggio
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
criteri per la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione: deve essere concreto e attuale; la Corte conferma che tale attualita puo essere desunta da personalita, modalita del fatto e contesto di vita
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
richiamata la presunzione relativa connessa al titolo di reato; il Tribunale ha valutato l'assenza di elementi idonei a superare tale presunzione e ha motivato la ricorrenza delle esigenze cautelari
art. 54 cod. pen.
richiamata dalla difesa come possibile scriminante (stato di necessità o costrizione); la Corte rileva che la difesa non ha indicato elementi decisivi che impongano la qualificazione della condotta come scriminata
legge 16 aprile 2015, n. 47
norma riformatrice citata in relazione alle modifiche procedurali sul riesame e sul requisito dell'autonoma valutazione del giudice
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
citato nella disamina dei limiti del ricorso che propone una diversa valutazione del materiale probatorio; la Corte ricorda che tale rimettere in discussione e di merito e non di legittimita
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
disposizione procedurale richiamata in relazione all'obbligo di trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti successivi dopo il rigetto
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve compiere una autonoma valutazione del materiale probatorio, ma puo utilizzare la tecnica dell'incorporazione e la valutazione cumulativa se dal contesto risulta evidente la ragione giustificativa della misura per ciascun indagato
- La Corte di legittimita verifica la coerenza, completezza e logicita della motivazione del giudice di merito, senza rimettere in discussione la valutazione di merito delle intercettazioni e delle fonti di prova, che costituiscono apprezzamento tipico del giudice di merito
- Per superare la presunzione relativa legata al titolo di reato e per ottenere misure meno afflittive il difensore deve indicare elementi favorevoli concreti e decisivi, non semplici ricostruzioni alternative del fatto
- Le intercettazioni e i sequestri di sostanze, nonche i comportamenti indicativi (ad esempio accesso al domicilio del capo, rapporti con altri sodali, ruolo operativo) costituiscono base solida per ritenere la gravità indiziaria quando siano coerenti e supportati da riscontri
- Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: puo essere desunto dalla personalita dell'indagato, dalla sistematicita dell'attivita del gruppo, dai quantitativi di droga e dalla persistenza dei contatti con il sodalizio; non e necessario individuare una specifica occasione prossima per delinquere
- Misure alternative alla detenzione, inclusa la sorveglianza elettronica, possono essere ritenute inadeguate se la prognosi sulla spontanea osservanza delle prescrizioni e sulla prevenzione della reiterazione e negativa in ragione del grado di inserimento e della professionalita criminale dell'indagato
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