Ordinanza n. 390/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 31 marzo 2023, avente ad oggetto: “Irrogazione sanzione di sospensione autorizzazione esercizio attività della sede ulteriore “Autoscuola-OMISSIS-” sita nel comune di Niscemi (CL); - della nota -OMISSIS- del 9.11.2022, di comunicazione di avvio di procedimento amministrativo; - della nota prot. -OMISSIS- dell’1.12.2022; - della nota prot. -OMISSIS- del 13.01.2023; - della nota prot. -OMISSIS- del 26.01.2023; - ove occorra e per quanto di ragione di ogni altro atto pregresso, presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’eventuale risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di irrogazione della sanzione di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività della sede ulteriore di un’autoscuola
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’autoscuola aveva impugnato la determinazione dirigenziale del 31 marzo 2023, avente a oggetto la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività della sede ulteriore sita nel Comune di Niscemi, nonché gli atti del relativo procedimento, chiedendo anche l’eventuale risarcimento del danno. Il Presidente della Sezione aveva successivamente dichiarato il giudizio perento, rilevando il mancato deposito della domanda di fissazione dell’udienza di merito entro il termine annuale dalla proposizione del ricorso, nonostante le indicazioni fornite in sede monocratica e collegiale. La ricorrente ha proposto opposizione al decreto di perenzione, deducendo la permanente sussistenza dell’interesse alla trattazione della causa e un presunto errore scusabile, asseritamente determinato dalla fissazione della camera di consiglio per la domanda cautelare, che avrebbe fatto ritenere non necessaria la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’opposizione al decreto di perenzione. Ha affermato che l’operatività della perenzione prevista dall’art. 81 c.p.a. prescinde dalla permanenza dell’interesse al ricorso: il mancato compimento dell’adempimento processuale richiesto determina quindi la perenzione indipendentemente dall’interesse sostanziale alla decisione. Il Collegio ha inoltre escluso che potesse configurarsi un errore scusabile, rilevando che, anche qualora la fissazione della camera di consiglio dell’11 settembre 2024 avesse ingenerato un dubbio, tale dubbio sarebbe stato superato dalle chiare indicazioni contenute nell’ordinanza cautelare del 13 settembre 2024, con cui la domanda cautelare era stata dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a. proprio per il mancato deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito. In applicazione dell’art. 85, comma 5, c.p.a., il TAR ha condannato la parte opponente alla rifusione delle spese della fase, liquidate in € 500,00 oltre accessori per ciascuna amministrazione resistente, escludendo la compensazione anche parziale.
Norme richiamate
art. 81 c.p.a.
La perenzione opera per il mancato compimento dell’adempimento processuale previsto entro il termine stabilito e prescinde dalla permanenza dell’interesse al ricorso.
art. 55, comma 4, c.p.a.
Il mancato deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito comporta l’improcedibilità della domanda cautelare.
art. 85, comma 5, c.p.a.
in caso di rigetto dell’opposizione a decreto di perenzione, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale
Il rigetto dell’opposizione impone la condanna dell’opponente alle spese della fase, senza possibilità di compensazione, neppure parziale.
Massime di principio
- La perenzione del giudizio amministrativo opera indipendentemente dalla permanenza dell’interesse sostanziale alla decisione: il mancato deposito della domanda di fissazione dell’udienza nel termine previsto dall’art. 81 c.p.a. è sufficiente a determinare l’estinzione del giudizio per perenzione.
- La fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare non esonera la parte dal deposito della domanda di fissazione dell’udienza di merito quando tale adempimento sia richiesto dal codice del processo amministrativo.
- Non è configurabile un errore scusabile quando la parte abbia ricevuto indicazioni processuali chiare e immediatamente successive, idonee a rendere evidente la necessità di depositare l’istanza di fissazione dell’udienza di merito.
- In caso di rigetto dell’opposizione a un decreto di perenzione, le spese della relativa fase devono essere poste a carico dell’opponente e liquidate dal collegio, senza possibilità di compensazione, anche parziale.
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