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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04400/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito vantato da una società cooperativa per lavori eseguiti nell’ambito di un appalto pubblico relativo a opere di ampliamento e ristrutturazione di un presidio ospedaliero. Il credito era stato ammesso solo in parte dal giudice delegato, con esclusione di una quota rilevante ritenuta non certa, liquida ed esigibile; il creditore proponeva opposizione ex art. 98 l. fall. e il Tribunale ammetteva ulteriori importi sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi moratori. La società in amministrazione straordinaria ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e della disciplina dei contratti, sostenendo che la clausola di "prezzo chiuso, fisso e invariabile" contenuta nella scrittura privata interna all’ATI escludesse ogni integrazione del corrispettivo per variazioni dei costi delle materie prime; (2) violazione della disciplina sugli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, assumendo che essa non fosse applicabile ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte; (3) violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri forensi, contestando la mancata integrale compensazione e la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e in parte inammissibile e in parte infondato il terzo, osservando che l’interpretazione del Tribunale sulla portata della scrittura privata era una delle interpretazioni plausibili e che gli interessi commerciali maturati su un debito da transazione commerciale restano dovuti anche se il debitore è successivamente assoggettato a procedura concorsuale; ha inoltre ritenuto corretta la regolazione e la liquidazione delle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della procedura in amministrazione straordinaria. Ha confermato l’ammissione al passivo del credito della società cooperativa per capitale e interessi moratori, ritenendo non censurabile in sede di legittimità l’interpretazione del rapporto contrattuale svolta dal Tribunale e applicabile la disciplina degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002 anche in presenza di successiva apertura della procedura concorsuale. Ha inoltre ritenuto corretta la regolazione delle spese di lite e la loro liquidazione secondo i parametri forensi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c.

    richiamato quale base della domanda di privilegio del credito insinuato al passivo

  • art. 54 l. fall.

    richiamato in relazione all’ammissione al passivo e alla disciplina del credito nella procedura concorsuale

  • art. 98 l. fall.

    richiamato quale rimedio di opposizione allo stato passivo

  • art. 1322 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di autonomia contrattuale e conformazione del contenuto del contratto

  • art. 1325 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di requisiti del contratto e volontà negoziale

  • art. 1326 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di conclusione del contratto e concorde volontà delle parti

  • art. 1362 c.c.

    invocato dal ricorrente per censurare l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito

  • art. 133 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato dal Tribunale quale norma applicata alla pretesa di compenso per la variazione dei prezzi dei materiali nel contratto d’appalto

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231/2002

    ritenuto applicabile agli interessi moratori maturati su debiti derivanti da transazione commerciale, anche se il debitore è poi assoggettato a procedura concorsuale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il motivo che contrasta con la giurisprudenza consolidata

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese processuali

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato insieme al D.M. n. 55/2014 per i parametri di liquidazione delle spese

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L’interpretazione degli atti privati è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica/incongrua; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Quando il testo contrattuale consente più interpretazioni plausibili, il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura a quella prescelta dal giudice di merito, purché questa sia ragionevole e sorretta da argomentazione coerente.
  • La clausola di prezzo fisso o prezzo chiuso può non essere opponibile o operare solo nei limiti del rapporto interno tra alcune parti, se il giudice di merito ricava dal complessivo assetto negoziale che i diritti azionati trovano titolo direttamente nel contratto principale e non nella pattuizione interna.
  • Gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali maturano sui debiti sorti da tali transazioni anche se il debitore è successivamente sottoposto a procedura concorsuale; l’apertura della procedura non elimina retroattivamente un diritto già maturato dal creditore.
  • La disciplina delle spese di lite attribuisce al giudice un potere discrezionale di compensazione, sindacabile solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • La liquidazione delle spese secondo i parametri forensi può tener conto della fase processuale effettivamente svolta, anche quando non siano state assunte prove costituende, se nel corso del procedimento vi siano state attività difensive ulteriori e autorizzate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneRisoluzione del contrattoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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