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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31371/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 377, terzo comma, cod. pen. (intralcio alla giustizia mediante minaccia): Magro ha censurato la riconducibilità della fattispecie alla minaccia, sostenendo che la persona offesa (Faggioli) avrebbe consapevolmente mentito nel riconoscere soggetti estranei alla rapina, e ha dedotto anche mancanza dell'elemento soggettivo; Disabato ha prospettato vizio di motivazione e inversione dell'onere probatorio ritenendo incerta l'innocenza; Intili ha dedotto una violazione processuale (art. 546 c.p.p.) per presunta omissione della statuizione sanzionatoria nel dispositivo. Inoltre, per Magro è emersa la questione della tardività del deposito del ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In particolare il ricorso di Magro è stato dichiarato inammissibile per tardività del deposito (oltre il termine previsto); i motivi di Merito proposti da Disabato sono stati ritenuti inammissibili perché la Corte ha condiviso la valutazione che la condotta minacciosa, anche implicita, fosse idonea ad influenzare le dichiarazioni della persona offesa e che non risultasse provata la consapevolezza della menzogna da parte di Faggioli; il motivo di Intili relativo alla presunta omissione della statuizione sanzionatoria è stato dichiarato manifestamente infondato perché le sanzioni relative a un altro capo (porto d'armi) erano state cancellate a seguito del proscioglimento per prescrizione e nel dispositivo risultava quindi completa la sola condanna ex art. 377 (dieci mesi di reclusione per il reato in questione). Conseguentemente i provvedimenti impugnati restano efficaci; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno deve versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 377 cod. pen.

    Il reato è di pericolo: è sufficiente una minaccia o violenza, anche implicita o di lieve intensità, idonea a influenzare le future dichiarazioni del testimone; l'elemento materiale è l'induzione a rendere dichiarazioni difformi non dalla realtà, ma da quanto a conoscenza del dichiarante

  • art. 371-bis cod. pen.

    Richiamato per spiegare che se il fine (ottenere false dichiarazioni al P.M.) fosse conseguito la fattispecie integrerebbe specifici reati (qui è invece rilevante che il fine non sia stato raggiunto)

  • art. 371-ter cod. pen.

    Richiamato in quanto norma alternativa applicabile qualora il fine di indurre false dichiarazioni riguardi il difensore; la Corte distingue il caso in cui il fine sia conseguito da quello in cui non lo è

  • art. 372 cod. pen.

    Norma sulla falsa testimonianza, richiamata per delineare le conseguenze quando la minaccia raggiunga lo scopo e determini una falsa testimonianza

  • art. 373 cod. pen.

    Richiamata come ulteriore norma collegata alle ipotesi in cui il fine (p. es. falsa perizia) sia raggiunto

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente Intili per contestare il dispositivo; la Corte ha ritenuto che non ci fosse omissione perché le sanzioni relative al capo prosciolto erano state cancellate e il dispositivo conteneva la sola condanna residua

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per giustificare l'imposizione, in caso di inammissibilità per colpa, del pagamento da parte dei ricorrenti di una somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il reato di cui all'art. 377, terzo comma, è di pericolo: non occorre che la minaccia sia esplicita o di elevata gravità, basta che sia idonea a condizionare le dichiarazioni del testimone
  • La punibilità non richiede che la persona offesa abbia effettivamente mentito in modo consapevole; rileva invece l'induzione a rendere dichiarazioni difformi rispetto a quanto il dichiarante ritiene vero
  • Se la condotta minacciosa raggiunge lo scopo (il testimone rende false dichiarazioni), la fattispecie rilevante sarà quella prevista dagli articoli specifici (371-bis, 371-ter, 372, 373) a seconda del risultato conseguito
  • In Cassazione è rigoroso il rispetto dei termini: un deposito fuori termine determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente conferma del provvedimento impugnato
  • Sul piano processuale il dispositivo deve riflettere le statuizioni di merito effettivamente sussistenti: se una sanzione è stata cancellata per effetto di proscioglimento o prescrizione, non va riportata nel dispositivo come residua
  • La parte soccombente per colpa nell'impugnazione può essere condannata, oltre alle spese, a versare una somma alla Cassa delle ammende sulla base della giurisprudenza costituzionale

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