Ordinanza n. 932/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di estremi e data sconosciuti, di non ammissione del ricorrente alla prova orale – nella Regione Campania, classe di concorso A013 “Discipline letterarie, latino e greco” - ed esclusione dal concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2939 del 9/10/2025; b) dell’avviso prot. n. 532 del 13/1/2026 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli nella parte in cui è stata comunicata la “soglia di ammissione alla prova orale” di 72/100 nella Regione Campania per la classe di concorso A013 “Discipline letterarie, latino e greco”, e la esclusione dal concorso dei candidati che, come il ricorrente, hanno conseguito un voto alla prova scritta inferiore a tale soglia; c) dell’art. 8, comma 2 del bando di concorso nella parte in cui ha previsto che alla prova orale e ammesso sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messo a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto”; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui: ogni altro atto di attribuzione al ricorrente per la prova scritta del punteggio numerico di soli 70/100; il questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta; gli atti, verbali e operazioni con cui sono state predisposte, approvate e corrette le domande da somministrare al ricorrente per la prova scritta e le relative opzioni di risposta; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all’ammissione alla prova orale del concorso; e per la condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, anche sub specie di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., mediante l’adozione del provvedimento di ammissione alla prova orale del concorso e ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, ai fini della inclusione nella graduatoria finale di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per la classe A013, conseguente al punteggio di 70/100 nella prova scritta e alla soglia di ammissione di 72/100
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti del concorso regionale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, indetto nell’ambito del PNRR, contestando la propria non ammissione alla prova orale per la classe di concorso A013. Ha dedotto: l’errata composizione della prova scritta, per l’insufficienza numerica dei quesiti sulle competenze digitali e l’eccedenza di quelli relativi alle conoscenze e competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche; l’ambiguità dei quesiti n. 11 e 25; l’illegittimità della soglia quantitativa prevista dall’art. 8, comma 2, del bando, che limita l’ammissione alla prova orale a un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Ha inoltre contestato l’attribuzione del punteggio di 70/100 e chiesto l’ammissione alla prova orale, anche mediante risarcimento in forma specifica.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha accolto la domanda, disponendo l’ammissione con riserva del candidato alla prova orale. La decisione è stata adottata all’esito di un sommario esame, con riserva di ogni valutazione definitiva in sede di merito, inclusa quella relativa alla prova di resistenza. Il giudice ha valorizzato l’imminenza della chiusura della sessione degli esami orali, fissata al 15 aprile 2026, e ha effettuato il bilanciamento degli interessi contrapposti. La trattazione di merito è stata fissata all’udienza pubblica del 20 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, del bando di concorso
alla prova orale è ammesso sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messo a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto
La legittimità della soglia quantitativa di ammissione è stata contestata dal ricorrente, ma la relativa valutazione è stata riservata alla fase di merito.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di tutela cautelare esaminata dal TAR.
art. 2058 c.c.
È stato richiamato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di risarcimento in forma specifica mediante ammissione alla prova orale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’ammissione con riserva a una prova concorsuale può essere disposta quando l’imminente svolgimento o conclusione della prova renda concreto il rischio di perdita dell’utilità della decisione di merito e il bilanciamento degli interessi giustifichi la misura.
- L’ammissione cautelare a una prova concorsuale non comporta una definitiva valutazione della fondatezza delle censure né della prova di resistenza, che restano riservate alla decisione di merito.
- Quando la sessione della prova orale è prossima alla conclusione, l’esigenza di preservare l’utilità della tutela giurisdizionale può giustificare l’ammissione con riserva del candidato, ferma la successiva verifica della legittimità degli atti concorsuali.
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